COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 22 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 56 del 22 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

NEL PROCEDIMENTO

PROMOSSO DAL Procuratore Federale della F.I.G.C.

nei confronti di:

1) Francesco Scoppio

2) Antonio Rana

3) U.S.D. Pro Inter

PER RISPONDERE

1) Il Sig. Francesco Scoppio per violazione dell’art 1 C.G.S. in relazione all’art. 40, comma 4 NOIF.;

2) Il Sig. Antonio RANA per violazione dell’art. 1 comma 1\C.G.S.;

3) l’U.S.D. PRO INTER per violazione dell’art. 4 comma 1 C.G.S.

FATTO

La Procura Federale, esaminata la nota del Presidente del Comitato Regionale Puglia, Sig. Vito TISCI, letto

nello specifico il contenuto dell’esposto relazione in cui veniva evidenziato che in data 10/7/08, alle ore 16.00

un dirigente della Società A.S.D. Wonderful Bari S. Spirito consegnava a mani del Delegato Provinciale di

Bari, Sig. Vittorio Altieri n. 8 cartellini di detta Società tra cui quello del calciatore Francesco Scoppio.

Preso atto della denuncia di furto sporta in data 16/07/08 dal delegato Vittorio Altieri presso la stazione

Carabinieri di Bari Scalo.

Letta la nota della U.S. Pro Inter.

Letta altresì la relazione d’indagine nr. 187/2007-2008 e la documentazione alla stessa allegata,con cui il

collaboratore della Procura Federale ha completato gli accertamenti e gli interrogatori di rito.

Considerato che il calciatore Scoppio ha ammesso (e successivamente confermato) di aver sottoscritto due

richieste di tesseramento per altrettante Società e per la stessa Stagione Sportiva (2008 - 2009).

Rilevato infine che dalle indagini effettuate appare evidente la consapevolezza del Presidente della U.S.D.

Pro Inter, Sig. Antonio Rana, della precedente sottoscrizione di una richiesta di tesseramento del calciatore

Francesco Scoppio in favore della Società A.S.D. Wonderful Bari S. Spirito.

Ritenuto peraltro che il tesseramento del calciatore Francesco Scoppio in favore della Società A.S.D.

Wonderful Bari S. Spirito appare regolare pur considerando l’anomalia della successiva sparizione o furto dei

cartellini.

Tutto ciò premesso e considerato la Procura deferiva a questa Commissione Disciplinare il calciatore

Francesco Scoppio, il Sig. Antonio Rana e la Società U.S.D. Pro Inter per le violazioni indicate in premessa.

Venivano pertanto regolarmente convocati per l’udienza del 15/3/2010 i suddetti incolpati; in tale udienza

compariva solo il Sig. Rana Antonio, che veniva interrogato sulle contestazioni oggetto del deferimento.

L’udienza veniva poi differita alla successiva del 22.3.2010 per la comparizione dell’altro incolpato Francesco

Scoppio ed ancora del ridetto Sig. Antonio Rana.

Dopo l’interrogatorio di entrambi gli incolpati la Commissione dichiarava chiusa l’istruttoria invitando il

rappresentante della Procura , Avv. Mormando, alle conclusioni e richieste di eventuali sanzioni a carico dei

deferiti.

Il rappresentante della Procura proponeva ai due incolpati il patteggiamento di rito, come previsto dall’art. 23

C.G.S., chiedendo a carico del Sig. Antonio Rana la sanzione della inibizione di mesi dodici, ridotti a otto in

caso di accettazione e a carico del calciatore Francesco Scoppio la sanzione di 3 giornate di squalifica

ridotta a due sempre in caso di accettazione.

I due deferiti accettavano il patteggiamento nei termini suindicati e la Commissione ritenuta corretta la

qualificazione dei fatti e la congruità delle sanzioni indicate ne disponeva l’applicazione omologando il

patteggiamento.

A questo punto la commissione invitava il rappresentante della Procura a concludere in danno del terzo

deferito e cioè la Società U.S.D. Pro Inter.

L’Avv. Mormando, ritenuto sussistere in capo alla Soc. U.S.D. Pro Inter la responsabilità diretta, ritualmente

contestata, chiedeva irrogarsi, a carico di detta Società la sanzione dell’ammenda di € 500,00.

La commissione si riservava quindi per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che il procedimento a carico dei due deferiti, Sig. Antonio Rana e Sig. Francesco Scoppio, va

ritenuto chiuso per applicazione e omologazione da parte di questa commissione del patteggiamento, ai

sensi e per gli effetti di cui all’art.23 C.G.S. con la sanzione della inibizione di mesi otto a carico del Sig.

Antonio Rana e due giornate di squalifica a carico del calciatore Francesco Scoppio.

Va pertanto preso in esame solo il deferimento della Procura nei confronti della Società U.S.D. Pro Inter, ai

sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S., a titolo di responsabilità diretta, in relazione alla

condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente Sig. Antonio Rana.

La richiesta del rappresentante della Procura in sede dibattimentale era stata di una sanzione, a carico della

Società deferita , di una ammenda di € 500,00.

Questa Commissione ritiene provata e confermata, dalle risultanze dell’istruttoria espletata, la infrazione

contesta alla Società U. S. D. Pro Inter.

Tuttavia ritiene che, a carico di detta Società, sia applicata la sanzione più adeguata alla effettiva entità

dell’infrazione contestata che pertanto determina in € 300,00.

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunita in camera di consiglio, a scioglimento della riserva, così

delibera:

1) Infliggersi alla Società U.S.D. Pro Inter Bari la sanzione dell’ammenda di € 300,00.

2) Infliggersi al Sig. Antonio RANA, attesa l’applicazione e la omologazione del patteggiamento, l’inibizione di

mesi otto.

3) Infliggersi al calciatore Francesco SCOPPIO, vista l’applicazione e la omologazione del patteggiamento, la

squalifica di due giornate effettive di gara.

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