F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 26 Febbario 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 29 Aprile 2010 3) RECLAMO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 26 Febbario 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 29 Aprile 2010
3) RECLAMO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CAMBIASSO ESTEBAN MATIAS SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/SAMPDORIA DEL 21.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 210 del 22.2.2010)
All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Internazionale/Sampdoria, disputato in data 21 febbraio 2010 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Esteban Matias Cambiasso la squalifica per due giornate effettive di gara per aver “nell’intervallo, nel sottopassaggio che adduce agli spogliatoi, tentato di colpire con un pugno un calciatore della squadra avversaria”. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la F.C. Internazionale Milano, la quale assume che il signor Cambiasso non avrebbe mai posto in essere la condotta sanzionata, attesa non soltanto la correttezza e l’educazione che hanno sempre contraddistinto il predetto calciatore, ma anche la smentita dell’accaduto da parte dello stesso giocatore avversario coinvolto, Daniele Castaldello, e dell’Amministratore Delegato della Sampdoria, Giuseppe Marotta. Pertanto, la società ha richiesto l’annullamento del provvedimento o, in subordine, la riduzione della sanzione inflitta. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 22 febbraio 2010, è presente l’Avv. Capellini, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. La Corte, esaminati gli atti, rileva, in primo luogo, l’irrilevanza delle eccezioni sollevate dalla Società, in ragione dell’accertamento da parte della Procura Federale dell’accaduto e delle lamentele mosse dallo stesso signor Castaldello proprio a seguito del tentativo da parte del signor Cambiasso di colpire l’avversario stesso. Ciò detto, la Corte rileva, altresì, che anche l’aver tentato di colpire un avversario, senza però riuscirvi, integra gli estremi della condotta violenta, sanzionata dall’art. 19 comma 4, lett. b) C.G.S.. Per questi motivi, la C.G.F. respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dall’F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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