COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 136 del 06/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CEPRANO CALCIO AVVERSO I PROVVEDI
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 136 del 06/05/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CEPRANO CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.10.2010 A CARICO DEI CALCIATORI CELENZA FABIO, EVANGELISTI GIANNI E FILIPPI ALESSANDRO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 124 DEL 15.4.2010
(Gara: CEPRANO – REAL VALLECORSA dell’11.4.2010 – Campionato I Categoria)
La Società CEPRANO ha contestato le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale in ordine alle squalifiche inflitte ai propri calciatori in titolo, asserendo che il loro comportamento si sarebbe limitato a gesti di semplice protesta nei confronti dell’arbitro, alieni da ogni intenzione di violenza; uno di tali calciatori, secondo la reclamante, non si trovava al suo posto.
Tali asserzioni sono in palese contrasto con quanto riferito nel rapporto di gara, dal quale si rileva che i predetti calciatori individuati dall’arbitro – CELENZA FABIO, EVENGELISTI GIANNI e FILIPPI ALESSANDRO – a fine gara lo strattonavano per la maglia, gli afferravano un polso nel tentativo di strappargli il cronometro e gli rivolgevano offese e minacce.
Stante il carattere di fonte primaria di prova che riveste il rapporto arbitrale, gli assunti della ricorrente non possono essere considerati attendibili.
Tanto premesso, ritenute congrue le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società CEPRANO e, per l’effetto, di confermare le decisioni impugnate.
La tassa reclamo va incamerata.