COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°167 del 03/05/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 2 MAGGIO 2010 SANTEGIDIESE – ATESSA VAL DI SANGRO
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°167 del 03/05/2010
Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D
GARA DEL 2 MAGGIO 2010 SANTEGIDIESE – ATESSA VAL DI SANGRO
Il Giudice Sportivo,
- Visto il preannuncio di reclamo fatto pervenire dalla società Atessa Val di Sangro
- Considerato che, il C.U. n° 129 del 4\03\2010, del Comitato Interregionale dispone
l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva secondo
quanto previsto dal C.U. n° 84/A della FIGC e che i n considerazione di ciò le motivazioni e
la relativa attestazione di trasmissione alla controparte del reclamo dovevano pervenire a
questo Giudice Sportivo entro e non oltre le ore 12.00 del giorno successivo a quello di
disputa della gara;
- Considerato che la società Atessa Val di Sangro ha trasmesso il preannuncio di reclamo a
questo Giudice Sportivo alle ore 12.50 (50 minuti oltre il termine previsto) e che peraltro,
non ha dato seguito alcuno al preannuncio stesso.
- rilevato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo ai sensi dell’art.
33 comma 5 del CGS;
P.Q.M.
Delibera:
1. di dichiarare inammissibile il reclamo;
2. di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio:
Santegidiese – Atessa Val di Sangro 2-0
3. di addebitare sul conto della Società Atessa Val di Sangro la tassa reclamo