COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°170 del 10/05/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 9  MAGGIO 2010 CALENZANO – GAVORRANO  Il Giudice Sportivo

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°170 del 10/05/2010

Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D

GARA DEL 9  MAGGIO 2010 CALENZANO – GAVORRANO 

Il Giudice Sportivo,

-  Visto il tempestivo preannuncio di reclamo fatto pervenire dalla A.C. Calenzano, d’ufficio, ai

sensi dell’art. 29 CGS.

Osserva

- che al 5° minuto di recupero del secondo tempo, i l Gavorrano  aveva sostituito il calciatore

numero 7 MANZO Stefano , classe 1990, con il calciatore numero 16, GUERRERA Luigi, classe

1987;

- che, da quel momento e fino al termine della gara la società GAVORRANO aveva schierata in

campo, una formazione priva di un  calciatore "classe 1990" in poi.

Dall'esame del referto arbitrale e dei documenti ad esso allegati risulta pacifico in punto di fatto

che il GAVORRANO a seguito della sostituzione operata al 5° minuto di recupero del secondo

tempo, si è trovato con una formazione priva, di uno dei due calciatori nati dall’1\01\1990 in poi

venendo meno a quanto previsto dal C.U. n° 1 del Comitato Interregionale.

Alla violazione del punto c) del C.U. numero 1 dell'1 luglio 2009 del Comitato Interregionale

consegue la punizione sportiva prevista dall'art. 17, comma 5°, lettera a) del C.G.S..

P.Q.M.

delibera

1)  di infliggere alla società Gavorrano la punizione sportiva della perdita della gara con il

punteggio di 3-0

2)  di dichiarare inammissibile il reclamo, non avendo la società Calenzano , dato seguito al

preannuncio;

3)  di addebitare sul conto della società Calenzano la tassa di reclamo

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