F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 89 del 03.06.2010 (321) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI AMAURI DE OLIVEIRA (calciatore tesserato per la Soc. FC Juventus SpA) (nota n. 7785/1178pf09-10/SP/blp del 13.5.2010). Con atto del 1
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 89 del 03.06.2010
(321) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI AMAURI DE OLIVEIRA (calciatore tesserato per la Soc. FC Juventus SpA) (nota n. 7785/1178pf09-10/SP/blp del 13.5.2010).
Con atto del 13.5.2010, la Procura Federale ha deferito avanti a questa Commissione il Sig. De Oliveira Amauri per sentirlo rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, e art. 8, comma 15 del CGS vigente, per il mancato pagamento all’agente Mariano Grimaldi, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, delle somme indicate nel lodo pronunciato dal Collegio arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti nella riunione del 20.11.2009 e, segnatamente, dell’importo dovuto per gli oneri di lite. Con memoria difensiva ritualmente pervenuta il calciatore ha eccepito la infondatezza del deferimento: a) per inapplicabilità della previsione di cui all’art. 8, comma 15, CGS, in quanto dovute a soggetto non tesserato, estraneo all’ordinamento federale, le spese di lite liquidate dal Collegio arbitrale; b) per intervenuta correzione, ad istanza del 3.12.2009 della stessa controparte del procedimento arbitrale de quo, con ordinanza collegiale del 19.1.2010 comunicata il 20.1.2010, del lodo arbitrale del 20.11.09 fonte dell’obbligo asseritamente disatteso. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura, il quale ha chiesto affermarsi la responsabilità del deferito e l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00). E’ altresì comparso il difensore del deferito, il quale si è riportato alla memoria difensiva in atti ed ha insistito per il proscioglimento . Il deferimento non è fondato. Dalla copia della ordinanza collegiale della Camera Arbitrale, come versata in atti dalla Procura, risulta che il Lodo del 20.11.09 è stato oggetto di correzione ad istanza del rag. Mariano Grimaldi, per errori materiali contenuti nel dispositivo del lodo in ordine all’obbligato (erroneamente indicato nella persona di Alessandro Potenza) ed alla cifra da questi dovuta (erroneamente indicata in € 346.699,50 oltre IVA in luogo di quella di € 346.650,00 oltre IVA). Dalla documentazione tempestivamente versata in atti dall’incolpato, poi, risulta che detta ordinanza, datata 19.1.2010, gli è stata comunicata il 20.1.2010. Emerge, in altri termini, che il dispositivo del lodo, senza la successiva correzione, avrebbe comportato problemi di esigibilità per lo stesso avente diritto, tanto da indurlo, pendente il termine per l’adempimento spontaneo, ad instare per la sua correzione. Di contro, non può sottacersi come il Sig. De Oliveira Amauri, pur nelle more del procedimento di correzione, abbia comunque provveduto al pagamento della sorte capitale il 23.12.09, vale a dire entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo originario. Sta di fatto, poi, a lodo corretto comunicato il 20.1.2010, così sostituitosi al lodo iniziale, che il deferito ha provveduto anche al pagamento della quota relativa agli oneri di lite il 5.02.2010, vale a dire entro il termine di trenta giorni dalla seconda comunicazione. Per quanto detto, alla luce degli errori contenuti nel dispositivo del lodo originario in ordine al soggetto obbligato ed alla somma da questi dovuta, idonei a determinare incertezza e confusione su due elementi fondamentali dello stesso, è dalla comunicazione della ordinanza collegiale di correzione che occorre fare riferimento per il computo dei trenta giorni previsti per l’adempimento spontaneo del lodo in ogni sua parte. La natura assorbente del rilievo, comportante il proscioglimento dell’incolpato, rende superfluo l’esame di ogni altra circostanza.
P.Q.M. Proscioglie De Oliveira Amauri dai fatti ascritti.
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