COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 144 del 20/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROCCAGORGA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 300 E DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 144 del 20/05/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROCCAGORGA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 300 E DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CIOTTI ANDREA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DEL. PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 43 DEL 29.4.2010
(Gara: ROCCAGORGA-SERMONETA CALCIO del 24.4.2010 Campionato di Juniores Prov.le- Latina)
La Pol. ROCCAGORGA propone appello avverso il provvedimento di penalizzazione di un punto in classifica e della relativa ammenda di Euro 300,00, adottato dal Giudice Sportivo con il Comunicato Ufficiale indicato in oggetto.
Ritiene altresì la reclamante eccessiva la sanzione inflitta al calciatore CIOTTI Andrea in relazione a quanto verificatosi sul terreno di gioco. Questa Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente fa presente che, in relazione alla dichiarazione rilasciata dal dirigente della Pol. ROCCAGORGA con la quale attesta, il rifiuto della squadra a proseguire l’incontro in conseguenza, in base alle attuali norme regolamentari di cui all’art. 53 delle NOIF, non può che confermare quanto deciso dal Giudice Sportivo di prime cure.
Può invece questo Organo Giudicante ritenere assumibili le argomentazioni poste in essere dalla Pol. ROCCAGORGA in esito alle eccessività della sanzione a carico del CIOTTI, confermando la stessa, come atteggiamento di grave protesta nei confronti dell’arbitro e quindi riconducibile ad una nuova entità.
Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando un punto di penalizzazione e l’ammenda di Euro 300,00
di accogliere parzialmente il ricorso del calciatore CIOTTI Andrea riducendo la squalifica a 4 gare
La tassa reclamo si restituisce
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