COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 69 del 13/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 204 Stagione sportiva 2009 -2010 Oggetto: Reclamo dell’allenatore Squarcini Luca avverso la sanzione della squa

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 69 del 13/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 204 Stagione sportiva 2009 -2010 Oggetto: Reclamo dell’allenatore Squarcini Luca avverso la sanzione della squalifica comminata dal G.S.T. fino al 15.09.2010 (C.U. n. 59 del 15.04.2010) Propone tempestivo reclamo a questa C.D.T. l’allenatore Squarcini Luca avverso la sanzione della squalifica comminata dal G.S.T. fino al 15.09.2010, con la seguente motivazione: “Allontanato per avere offeso il D.G., dopo la notifica tirava con forza la mano dell’arbitro facendogli perdere l’equilibrio ma pur senza farlo cadere. Di poi persisteva nel proprio contegno offensivo.” Il reclamante impugna il provvedimento sopraindicato, chiedendo una riduzione della sanzione inflitta, contestando la dinamica dei fatti descritta dall’arbitro nel rapporto gara. In particolare, lo stesso contesta di aver tenuto una condotta aggressiva nei confronti del D.G., consistita nell’aver tirato con forza la mano dell’arbitro, affermando, al contrario, che il saluto perfezionatosi tra i due è stato normalissimo, brevissimo, del tutto formale, tra persone di sport. Contesta, altresì, lo Squarcini il fatto di aver rivolto gesti o pronunziato espressioni volgari nei confronti del D.G. al momento della notifica del provvedimento di espulsione.Sostiene, inoltre, il ricorrente che al termine della gara, avvicinatosi al D.G. per porgere nuovamente i saluti, quest’ultimo ha rifiutato ogni di tipo di contatto proferendo nei suoi confronti un’espressione offensiva.Lamenta, infine, lo Squarcini di essere vittima del sistema, e che tutta la vicenda è stata creata ad arte per una vendetta nei suoi confronti, essendo il rapporto arbitrale totalmente destituito di fondamento.A sostegno della propria tesi difensiva, preannuncia di integrare il ricorso con testimonianze scritte di giocatori e dirigenti della squadra avversaria, e di semplici spettatori che hanno avuto modo di assistere alla gara.La C.D.T.T., riunitasi per la discussione, acquisito il supplemento di rapporto, rileva quanto segue.Dal supplemento di rapporto acquisito agli atti, cui giova ricordarne il carattere di fede privilegiata attribuito dalle carte federali, emerge l’evidente responsabilità dell’allenatore Luca Squarcini in ordine ai fatti contestati.Il D.G., infatti, con articolato supplemento di rapporto ha confermato con precisione e dovizia di particolari la condotta offensiva, altamente irriguardosa ed aggressiva posta in essere dall’allenatore durante, e dopo, la conclusione della gara.L’arbitro ha affermato che a seguito della notifica del provvedimento disciplinare lo Squarcini, dopo aver proferito alcune espressioni offensive, prima di lasciare il terreno di gioco gli stringeva la mano con forza, con l’intento di far male, provocandogli dolore. Poi, al momento di abbandonare il terreno di gioco continuava a proferire offese e minacce, accompagnando il tutto con una serie di gesti altamente irriguardosi che venivano reiterati dagli spalti Infine, al termine della partita cercava il contatto con l’arbitro che non riusciva solo per l’intervento di alcuni giocatori presenti nel recinto spogliatoi.Una volta ricostruita la dinamica dei fatti dalla quale emerge l'evidente responsabilità del ricorrente, occorre passare all’analisi sulla congruità della sanzione irrogata dal Giudice di prime cure.In sede d'esame il Collegio rileva che il ricorrente, nonostante manifesti intenti di beatificazione, assumendo tra l'altro di essere il bersaglio di una vendetta da parte del sistema, si è palesato come un soggetto dotato di un'indole vocata a condotte del genere (v. C.U. n. 37 del 30.12.2009, squalifica fino al 14.02.2010) Il rilievo relativo al fatto che dette ripetute violazioni siano avvenute nel corso della stessa stagione sportiva non possono che determinare un rigoroso apprezzamento da parte del Collegio.Infatti, l'art. 21, comma 1, C.G.S., così recita: “ Salvo che la materia non sia diversamente regolata, alle società, ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai socie e non soci di cui all'art. 1, comma 5 che abbiano subito una sanzione per fatti costituenti violazione dei regolamenti federali e che ricevano sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento di pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni”.Nel caso di specie, l'atteggiamento più che puerile manifestato dal ricorrente nei confronti dell'arbitro viene in qualche modo confermato dal corpo del ricorso dove lo stesso cerca, maldestramente, di celare le proprie nefandezze, adombrando il sospetto di presunte cospirazioni in corso nei suoi confronti Affermazioni, che peraltro meriterebbero ben altra destinazione e valutazione da parte degli Organi Federali.In virtù di quanto sopraesposto, rassicurando il ricorrente sul fatto che non sussiste alcuna congiura messa in atto nei suoi confronti, il Collegio ritiene dover applicare un copioso aumento della sanzione da irrogare, in modo da fornire al ricorrente il tempo necessario per poter operare una profonda riflessione su quale sia il modo corretto di comportarsi e di rapportarsi agli altri, i quali meritano lo stesso rispetto che il reclamante richiede in sede di ricorso. P.Q.M. la C.D.T.T. respinge il reclamo; -ordina disporsi a carico dell'allenatore Luca Squarcini l'applicazione di una sanzione di mesi 8 (otto), fino al 15.12.2010. -ordina l’addebito della relativa tassa.
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