COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 136 del 04/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI REGIONALE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PILA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PILA CALCIO – VOLUNT
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 136 del 04/06/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
ALLIEVI REGIONALE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PILA CALCIO IN RIFERIMENTO
ALLA GARA PILA CALCIO – VOLUNTAS SPOLETO DISPUTATA IL 18.04.2010 A PILA -
AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 118 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA DI PERUGIA DATATO 21.04.2010 PUBBLICATO IN
PARI DATA.
- PER SQUALIFICA FINO AL 30.11.2010 INFLITTA AL CALCIATORE GIANNELLI
TOMMASO;
- PER SQUALIFICA FINO AL 30.11.2010 INFLITTA AL CALCIATORE GIOVI FEDERICO;
- PER SQUALIFICA FINO AL 28.02.2011 INFLITTA AL CALCIATORE MOKHCHANE
ABDELILADE;
- PER SQUALIFICA FINO AL 30.11.2010 INFLITTA ALL’ALLENATORE GIOVI MAURO.
- PER L’AMMENDA DI €.1.000,00.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 03.06.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi: richiesta di riduzione
delle sanzioni.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara ed il
Presidente della società reclamante.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione quanto dal medesimo dichiarato nel referto, ribadendo come al 28° del secondo tempo sia stato costretto a sospendere definitivamente la partita a seguito della rissa scatenata da alcuni calciatori della società Pila (in particolare i calciatori nr.2, 5 e 6) i quali aggredivano con calci e pugni i giocatori avversari. L’arbitro ha peraltro confermato che anche l’assistente Giovi Mauro, originariamente intervenuto per dividere i calciatori, in seguito assumeva un atteggiamento violento colpendo i calciatori con la bandierina in dotazione. I fatti sopra descritti meritano sicuramente una adeguata sanzione. Considerata peraltro la giovane età del calciatori del Pila coinvolti nella rissa si ritiene equo ridurre fino al 30.10.2010 le squalifiche a carico di GIANNELLI Tommaso e GIOVI Federico e fino al 31.12.2010 quella a carico di MOKHCHANE Adbelililam. Considerato inoltre il fattivo comportamento dei dirigenti della società Pila al fine di sedare la rissa
si ritiene di ridurre ad €.500,00 l’ammenda a carico della società. Si confermano nel resto le ulteriori statuizioni adottate dal G.S. P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Pila, riduce le squalifiche a carico di GIANNELLI Tommaso e GIOVI Federico fino al 30.10.2010 e fino al 31.12.2010 la squalifica a carico di MOKHCHANE Adbelililam. Riduce ad €.500,00 l’ammenda a carico della società. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S. DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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