COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 11 (CS) del 26 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. OPPOSIZIONE POL.D. LOREGGIA Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 58 del

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 11 (CS) del 26 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. OPPOSIZIONE POL.D. LOREGGIA Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 58 del 31/3/2010 – Inibizione sino al 12/4/2010 dirigente Milani Renato; Inibizione sino al 26/4/2010 dirigente Zambusi Franco; Ammenda di € 700,00.- a carico della Società – Campionato di 1^ Categoria La Società Pol.D. Loreggia ha presentato opposizione avverso le seguenti sanzioni assunte dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale e pubblicate nel Comunicato n. 58 del 31/3/2010 : • Inibizione sino al 12/4/2010 a carico del dirigente Milani Renato; • Inibizione sino al 26/4/2010 a carico del dirigente Zambusi Franco; • Ammenda di € 700,00 a carico della Società : “per aver ingiuriato e minacciato l’arbitro dal 25’ del primo tempo alla fine della gara, sia con manifestazioni individuali che collettive, che alla fine della gara é stato consentito l’ingresso negli spogliatoi a persone non autorizzate che hanno ingiuriato e minacciato l’arbitro, una di esse danneggiando la porta dello spogliatoio dell’arbitro con un calcio”. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente non prende in esame la parte del ricorso riguardante i provvedimenti della inibizione a carico dei dirigenti Milani Renato e Zambusi Franco, in quanto sanzioni non impugnabili ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera b) del C.G.S. (sanzioni inferiori ad un mese); esaminata la parte dell’opposizione riguardante la sanzione della ammenda a carico della Società; vista la documentazione ufficiale agli atti; sentito il legale rappresentante della Società opponente; sentito altresì personalmente l’arbitro che ha integralmente ribadito quanto riportato nel rapporto di gara ed il relativo supplemento, fornendo ulteriori elementi e precisazioni; considerata l’efficacia privilegiata attribuita ai predetti documenti arbitrali (ex art. 35, comma 1.1. del C.G.S.); ritenuto che il provvedimento sanzionatorio assunto dal Giudice Sportivo di primo grado appare congruo rispetto ai fatti complessivamente valutati; constatato che non sono emersi elementi nuovi atti a una riforma della sanzione impugnata P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare l’opposizione presentata dalla Pol.D. Loreggia; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 700,00.- a carico della Società; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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