COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 11 (CS) del 26 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. OPPOSIZIONE POL.D. LOREGGIA Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 58 del
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 11 (CS) del 26 Maggio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.1. OPPOSIZIONE POL.D. LOREGGIA
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 58 del 31/3/2010 –
Inibizione sino al 12/4/2010 dirigente Milani Renato; Inibizione sino al 26/4/2010 dirigente Zambusi
Franco; Ammenda di € 700,00.- a carico della Società – Campionato di 1^ Categoria
La Società Pol.D. Loreggia ha presentato opposizione avverso le seguenti sanzioni assunte dal Giudice Sportivo
Regionale Territoriale e pubblicate nel Comunicato n. 58 del 31/3/2010 :
• Inibizione sino al 12/4/2010 a carico del dirigente Milani Renato;
• Inibizione sino al 26/4/2010 a carico del dirigente Zambusi Franco;
• Ammenda di € 700,00 a carico della Società : “per aver ingiuriato e minacciato l’arbitro dal 25’ del primo tempo alla
fine della gara, sia con manifestazioni individuali che collettive, che alla fine della gara é stato consentito l’ingresso
negli spogliatoi a persone non autorizzate che hanno ingiuriato e minacciato l’arbitro, una di esse danneggiando la
porta dello spogliatoio dell’arbitro con un calcio”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
preliminarmente non prende in esame la parte del ricorso riguardante i provvedimenti della inibizione a carico dei dirigenti
Milani Renato e Zambusi Franco, in quanto sanzioni non impugnabili ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera b) del C.G.S.
(sanzioni inferiori ad un mese);
esaminata la parte dell’opposizione riguardante la sanzione della ammenda a carico della Società;
vista la documentazione ufficiale agli atti;
sentito il legale rappresentante della Società opponente;
sentito altresì personalmente l’arbitro che ha integralmente ribadito quanto riportato nel rapporto di gara ed il relativo
supplemento, fornendo ulteriori elementi e precisazioni;
considerata l’efficacia privilegiata attribuita ai predetti documenti arbitrali (ex art. 35, comma 1.1. del C.G.S.);
ritenuto che il provvedimento sanzionatorio assunto dal Giudice Sportivo di primo grado appare congruo rispetto ai fatti
complessivamente valutati;
constatato che non sono emersi elementi nuovi atti a una riforma della sanzione impugnata
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare l’opposizione presentata dalla Pol.D. Loreggia;
- di confermare la sanzione dell’ammenda di € 700,00.- a carico della Società;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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