COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 03 (CS) del 05 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.2. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE Nei confronti : del giocatore Garcia Lorente Francisco De Asis La

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 03 (CS) del 05 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.2. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE Nei confronti : del giocatore Garcia Lorente Francisco De Asis La Procura Federale della F.I.G.C. con atto del 7/4/2010 ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Garcia Lorente Francisco De Asis per rispondere delle violazioni di cui agli articoli n. 1, comma 1 e art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 40, comma 11 bis delle Norme Organizzative Interne Federali, per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna Federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2009/2010 per la Società A.S.D. Atletico 2000 senza averne titolo come descritto nella parte dell’atto di deferimento (unito alla presente). Il deferimento é fondato sui seguenti motivi : “Il Sostituto Procuratore Federale, letta la nota prot. 2268.13VB/mf del 16.02.2010 con la quale l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. ha segnalato a questa Procura Federale la richiesta di tessera mento n. 304442 pervenuta in data 30.12.2009 da parte della società A.S.D. ATLETICO 2000 del calciatore GARCIA LORENTE FRANCISCO DE ASIS di nazionalità SPAGNOLA, nato il 04.10.1982, con allegata dichiarazione dello stesso calciatore del 17.10.2009 lidi non essere mai stato tesserato per società calcistiche appartenenti ad altre Federazioni diverse dalla FIGC"; esaminata la nota del 22.01.2010 con la quale il Segretario Generale della Federazione Spagnola ha segnalato che, al contrario, il calciatore anzidetto risultava precedentemente tesserato per il club PORTACELI ATLETICO ad essa regolarmente affiliato; rilevato, pertanto, come la richiesta di tesseramento sottoscritta dal calciatore Sig. GARCIA LORENTE FRANCISCO DE ASIS alla luce della falsa affermazione contenuta nella sopraccitata dichiarazione, sia da considerarsi in contrasto con il disposto dell'art. 40, comma 11 bis, delle N.O.I.F.; ritenuto, altresì, che l'appartenenza del Sig. GARCIA LORENTE FRANCISCO DE ASIS alla categoria dei calciatori non lo esimeva dal rispetto di ogni norma federale, a prescindere dalla qualifica di tesserato nello specifico momento di commissione dei fatti contestati; ritenuto, pertanto, che la richiesta di tesseramento basata su una dichiarazione mendace, abbia comportato la violazione del disposto degli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S. in relazione all'art. 40, comma 11 bis, delle N.O.I.F., ascrivibile al calciatore Sig. GARCIA LORENTE FRANCISCO DE ASIS.” La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’odierna udienza. AI dibattimento del 4/5/2010 é risultato presente il Dott. Salvatore Sciuto in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Non é, invece, comparso il Calciatore Garcia Lorente Francisco De Asis. Il Rappresentante della Procura, esposta la circostanza del deferimento conclude per l’applicazione della sanzione della squalifica per mesi sei. la C.D.T. visto il deferimento, ritenuti acclarati i fatti di cui allo stesso, dispone di irrogare a carico del calciatore Garcia Lorente Francisco De Asis la sanzione della squalifica per mesi sei.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it