COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 10 (CS) del 20 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 1.1.10. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE Nei confronti : del Sig Riccardo Montagnoli giocatore A.C. Amato

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 10 (CS) del 20 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 1.1.10. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE Nei confronti : del Sig Riccardo Montagnoli giocatore A.C. Amatori Nogara del Sig. Bruno Comin dirigente A.C. Amatori Nogara del Sig. Loris Bonini dirigente A.C. Amatori Nogara della Società A.C. Amatori Nogara La Procura Federale della F.I.G.C. con atto del 7/5/2010 ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale: Il Sig. Riccardo MONTAGNOLI (Calciatore A.C. Amatori Nogara) per rispondere delle violazioni di cui agli artt.n.1,comma 1; art. n.10,commi 2 e 6 del CGS, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato nella corrente stagione sportiva 22 gare di campionato nelle file della Società A.C. Amatori Nogara senza averne titolo perché al momento non tesserato, come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento; I Sigg.ri Bruno COMIN e Loris BONINI (Dirigenti A.C. Amatori Nogara) per rispondere delle violazioni di cui agli artt. n.1,comma , 1 in relazione all’art. 10, commi 2 e 6 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto diverse distinte gara (il Comin n. 13 distinte gara ed il Bonini n. 9 distinte gara) in cui dichiaravano che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Riccardo Montagnoli non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento; la Società A.C. AMATORI NOGARA per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. n.4,comma 2 del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S. Il deferimento é fondato sui seguenti motivi : “Il Sostituto Procuratore Federale, esaminata la nota del 21.04.2010 con la quale il Vice Presidente del Comitato Regionale Veneto - L.N.D. ha trasmesso alla Procura Federale per quanto di competenza l'esposto del 16.04.2010 con il quale la AS.D. PRIX LE TORRI, in persona del suo Presidente, ha denunciato la presunta posizione irregolare del calciatore Riccardo MONTAGNOLI per 22 gare nella corrente stagione sportiva da parte della società A.C. AMATORI NOGARA valevoli per il Campionato di Promozione Girone "A"; rilevato, dall'esame della documentazione acquisita, che il calciatore Riccardo MONTAGNOLl, nato il 14.12.1984, ha effettivamente preso parte nelle fila dell' AC. AMATORI NOGARA a 22 gare valevoli per il Campionato di Promozione Veneto stagione sportiva 2009/2010 in posizione irregolare in quanto non tesserato, che nello specifico sono: AC. AMATORI NOGARA - G.S.D. Gazzolo del 20.09.2009; Caldiero -AC. AMATORI NOGARA del 27.09.2009; AC. AMATORI NOGARA - AS.D. Prix le Torri del 04.10.2009; Sarego - AC. AMATORI NOGARA dell'11.10.2009; AC. AMATORI NOGARA - AS.D. Minerbe del 18.10.2009; A C. Rivoli - A C. AMATORI NOGARA del 25.10.2009; AC. AMATORI NOGARA - Casaleone deIl'01.11.2009; A.C.D. Alba Borgo Roma - AC. AMATORI NOGARA dell' 08.11.2009; AC. AMATORI NOGARA-AS.D. Camisano del 15.11.2009; AC. Lugagnano - AC. AMATORI NOGARA del 22.11.2009; AC. AMATORI NOGARA - Pol.Belfiorese del 29.11.2009; AC.D. Oppeano - AC. AMATORI NOGARA del 06.12.2009; Sona M. Mazza - AC. AMATORI NOGARA deI10.01.2010; G.S.D. Gazzolo - AC. AMATORI NOGARA del 17.01.2010; AC. AMATORI NOGARA - Caldiero del 24.01.2010; A.S.D. Prix le Torri - AC. AMATORI NOGARA del 31.01.2010; AC. AMATORI NOGARA - Sarego del 07.02.2010; AS.D. Minerbe - AC. AMATORI NOGARA del 14.02.2010; AC. AMATORI NOGARA - U.S.D. Longare Castegnero del 21.02.2010; AC. AMATORI NOGARA - Rivoli del 28.02.2010; Casa leone -AC. AMATORI NOGARA del 07.03.2010; AC. AMATORI NOGARA - AC.D. Alba Borgo Roma del 14.03.2010; rilevato che il calciatore Riccardo MONTAGNOLI si è regolarmente tesserato per l' AC. AMATORI NOGARA solamente in data 25.03.2010; accertato che il calciatore Riccardo MONTAGNOLI ha partecipato alle predette gare nell'interesse della società AC. AMATORI NOGARA ai sensi dell'art. 1, comma 5, del C.G.S.; rilevato, come si evince dalla documentazione in atti, che il nominativo del MONTAGNOLI venne inserito negli elenchi in distinta delle partite in questione, ove le specifiche dichiarazioni di regolare tesseramento dei giocatori impiegati risultano firmate ai sensi dell'art. 61 delle N.O.I.F., quali dirigenti accompagnatori ufficiale, dai sigg. Bruno COMIN (quelle del 20.09.2009, 27.09.2009, 04.10.2009, 11.10.2009, 18.10.2009, 25.10.2009, 01.11.2009, 08.11.2009, 15.11.2009, 22.11.2009, 29.11.2009, 06.12.2009, 28.02.2010) e Loris BONINI (quelle del 10.01.2010,17.01.2010, 24.01.2010, 31.01.2010, 07.02.2010, 14.02.2010, 21.02.2010,07.03.2010,14.03.2010); considerato che i sopracitati dirigenti accompagnatori con la sottoscrizione delle liste gare richiamate dichiaravano che il giocatore ivi menzionato era regolarmente tesserato e partecipava alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti; ritenuto che l'appartenenza del sig. MONTAGNOLI (matricola 3.666.678), alla categoria dei calciatori non lo esimeva dal rispetto di tutte le norme federali, a prescindere dalla qualifica di tesserato nello specifico momento di commissione dei fatti contestati, e che, pertanto, lo stesso debba essere chiamato a rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S.; ritenuto che l'avvenuto utilizzo di calciatore non tesserato per 22 gare nella corrente stagione sportiva abbia integrato la violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S., ascrivibile anche ai sigg. Bruno COMIN e Loris BONINI, dirigenti della società AC. AMATORI NOGARA, nonché, a titolo di responsabilità oggettiva, alla società AC. AMATORI NOGARA, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per l'operato dei propri tesserati, ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1, comma 5, C.G.S.”. La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’odierna udienza. AI dibattimento del 19/5/2010 sono risultati presenti : il Sig Riccardo Montagnoli giocatore A.C. Amatori Nogara, assistito dalla Dott.ssa Donella Francioli il Sig. Bruno Comin dirigente A.C. Amatori Nogara, assistito dall’Avv. Matteo Rossini il Sig. Loris Bonini dirigente A.C. Amatori Nogara, assistito dall’Avv. Matteo Rossini la Società A.C. Amatori Nogara rappresentata dal Sig. Claudio Bertelli (Presidente) assistito dall’Avv. Fabrizio Accordi il Dott. Salvatore Sciuto rappresentante della Procura della F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura, ha esposto le circostanze dell’oggetto del deferimento, con dettagliata indicazione dei tempi e dei provvedimenti che rilevano ai fini del presente deferimento. A questo punto il Rappresentante della Procura e le seguenti parti hanno dichiarato di volersi avvalere del disposto di cui agli artt. 23 e 24 del C.G.S. e, hanno concordato, a carico dei seguenti soggetti, tutti appartenenti alla Società A.C. Amatori Nogara, l’irrogazione delle le sanzioni in appresso indicate : a carico del Dirigente Bruno Comin : la inibizione per mesi dieci a carco del Dirigente. Loris Bonini : la inibizione per mesi dieci a carico della Società A.C. Amatori Nogara : ammenda di € 1.000,00.- penalizzazione di n. 5 punti nella classifica 2009/10 del Campionato di Promozione. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti, visti gli l’artt. 23 e 24 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone l’applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Dirigente Bruno Comin : la inibizione per mesi dieci a carco del Dirigente Loris Bonini : la inibizione per mesi dieci a carico della Società Amatori Nogara : ammenda di € 1.000,00.- penalizzazione di n. 5 punti da applicarsi nella classifica 2009/10 del Campionato di Promozione. Le parti non hanno invece raggiunto un accordo relativamente alla posizione del calciatore Riccardo Montagnoli (Amatori Nogara). Per quanto riguarda la posizione del suddetto giocatore Montagnoli ritiene questa C.D.T., anzitutto sussistenti i fatti oggetto del deferimento. In particolare appare pacifico, anche perché correttamente non contestato dalle parti destinatarie del provvedimento di deferimento, l’irregolare utilizzo del calciatore Montagnoli per n. 22 gare dell’attuale Campionato di Promozione. Accertati così i fatti, e dunque l’utilizzo senza titolo del calciatore di cui trattasi, per le gare, meglio specificate nell’atto di deferimento, occorre procedere all’individuazione della sanzione da applicare. In quest’ottica, la scrivente C.D.T., richiama il costante insegnamento della Commissione Disciplinare Nazionale secondo cui “la facoltà di graduare la pena in relazione alla maggiore o minore gravità della violazione commessa, senza dover pertanto ricorrere al criterio dell’automatismo é demandata all’Organo Giudicante” (cfr. al C.U. n. 30/CDN del 19/10/2009). In tale ottica, la scrivente C.D.T. ritiene possibile valorizzare gli elementi evidenziati in dibattimento, quali circostanze se non di giustificazione, quanto meno attenuanti ai fini della graduazione della pena. Ritiene, inoltre, possibile questa C.D.T. valorizzare il contegno processuale tenuto dal calciatore Montagnoli, rivelatosi di ampia collaborazione. Tutto ciò premesso e considerato, questa C.D.T., avuto anche riguardo alla particolarità del caso di specie, per quanto concerne la posizione del calciatore Montagnoli Riccardo, ritiene congrua l’applicazione della seguente sanzione : - squalifica sino al 15/9/2010.
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