COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 13 (CS) del 28 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.1. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE Nei confronti – dei calciatori dell’ASD Castelcodissago : Sina Arj

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 13 (CS) del 28 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.1. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE Nei confronti - dei calciatori dell’ASD Castelcodissago : Sina Arjan, Hajdaraj Osman, Ahmetovic Valentino, Malinic Dalibor, Regadas Neto Joserosalvo Ma, Rista Ervin, Hajdaraj Shkodran, Palushi Marjan - dei dirigenti dell’A.C. Castelcodissago : Aldo Gazzola Presidente Ezio De Bona Dirigente - della Società A.C. Castelcodissago La Procura Federale della F.I.G.C. con atto del 4/5/2010 ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale: l Giocatori AHMETOVIC Valentino, MALINIC Dalibor, REGADAS NETO Joserosalvo Ma, SINA Arjan, RISTA Ervin, HAJDARAJ Shkodran, HAJDARAJ Osman, PALUSHI Marjan per rispondere delle violazioni di cui agli artt. n.1,comma 1 del C.G.S. anche in relazione all’art. n.10,commi 2 e 6 del CGS, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato gare nelle file della Società Castelcodissago senza averne titolo perché all’epoca non tesserati, come analiticamente descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento allegato; del Presidente dell’A.C. Castelcodissago Sig. Aldo GAZZOLA per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., anche in relazione all’art. 10, commi 2 e 6 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità, per aver sottoscritto 7 distinte gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado alcuni calciatori non ne avessero titolo come analiticamente descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento allegato; del Dirigente dell’A.C. Castelcodissago Sig. Ezio DE BONA per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., anche in relazione all’art. 10, commi 2 e 6 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità, per aver sottoscritto 4 distinte gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado alcuni calciatori non ne avessero titolo come analiticamente descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento allegato; della Società ASD CASTELCODISSAGO per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. per le violazioni ascritte al Presidente nonché legale rappresentante, e oggettiva, ai sensi dell’art. 4,comma 2 del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri dirigenti e tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5 del CGS. La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’odierna udienza. AI dibattimento del 19/5/2010 sono risultati presenti : il Sig Aldo Gazzola Presidente Società ASD Castelcodissago la Società ASD Castelcodissago, rappresentata dal Sig. Aldo Gazzola, assistito dal Dott. Gasperin Mauro. il Dott. Salvatore Sciuto Rappresentante della Procura della F.I.G.C. I calciatori deferiti ed il Dirigente Ezio De Bona non si sono presentati affidando la loro rappresentanza, con delega, al Sig. Aldo Gazzola. Il Rappresentante della Procura, ha esposto le circostanze dell’oggetto del deferimento, con dettagliata indicazione dei tempi e dei provvedimenti che rilevano ai fini del presente deferimento. A questo punto il Rappresentante della Procura e le altre parti hanno dichiarato di volersi avvalere del disposto dell’art. 23 e 24 del C.G.S. e, hanno concordato, a carico dei seguenti soggetti, l’irrogazione delle le sanzioni in appresso indicate : a carico della Società : -ASD Castelcodissago : n. 3 punti di penalizzazione da applicarsi nella classifica del Campionato di 3^ Categoria bellunese; -ammenda di € 500; a carico dei dirigenti ASD Castelcodissago : Aldo Gazzola (Presidente) : la sanzione della inibizione per mesi dieci; Ezio De Bona (Dirigente): la sanzione della inibizione per mesi dieci. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti, visto gli artt. 23 e 24 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone l’applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari : a carico della Società : ASD Castelcodissago : - n. 3 punti di penalizzazione da applicarsi nella classifica del Campionato di 3^ Categoria bellunese; - ammenda di € 500; a carico dei dirigenti ASD Castelcodissago : Aldo Gazzola (Presidente) : la sanzione della inibizione per mesi dieci; Ezio De Bona (Dirigente): la sanzione della inibizione per mesi dieci. Le parti non hanno invece raggiunto un accordo relativamente alla posizione dei calciatori dell’ASD Castelcodissago : Sina Arjan, Hajdaraj Osman, Ahmetovic Valentino, Malinic Dalibor, Regadas Neto Joserosalvo Ma, Rista Ervin, Hajdaraj Shkodran, Palushi Marjan Per quanto riguarda la posizione dei suddetti giocatori ritiene questa C.D.T., anzitutto sussistenti i fatti oggetto del deferimento. In particolare appare pacifico, anche perché correttamente non contestato dalle parti destinatarie del provvedimento di deferimento, l’irregolare utilizzo del calciatori in questione per n. 11 gare dell’attuale Campionato di 3^ Categoria bellunese. Accertati così i fatti, e dunque l’utilizzo senza titolo dei calciatori di cui trattasi, per le gare, meglio specificate nell’atto di deferimento, occorre procedere all’individuazione della sanzione da applicare. In quest’ottica, la scrivente C.D.T., richiama il costante insegnamento della Commissione Disciplinare Nazionale secondo cui “la facoltà di graduare la pena in relazione alla maggiore o minore gravità della violazione commessa, senza dover pertanto ricorrere al criterio dell’automatismo é demandata all’Organo Giudicante” (cfr. al C.U. n. 30/CDN del 19/10/2009). In tale ottica, la scrivente C.D.T. ritiene possibile valorizzare gli elementi evidenziati in dibattimento, quali circostanze se non di giustificazione, quanto meno attenuanti ai fini della graduazione della pena. Tutto ciò premesso e considerato, questa C.D.T., avuto anche riguardo alla particolarità del caso di specie, per quanto concerne la posizione dei calciatori Sina Arjan, Hajdaraj Osman, Ahmetovic Valentino, Malinic Dalibor, Regadas Neto Joserosalvo Ma, Rista Ervin, Hajdaraj Shkodran, Palushi Marjan Luca Arsié, ritiene congrua l’applicazione della seguente sanzione : - squalifica sino al 15/9/2010.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it