COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 30/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della A.S.D. PRIMOREC e del suo PRESIDENTE sig. Darko KRALJ. Con r
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 30/06/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della A.S.D. PRIMOREC e del suo PRESIDENTE sig. Darko KRALJ.
Con raccomandata dd. 21.4 2010, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per la mancata partecipazione con una propria squadra all’attività del Settore Giovanile nella stagione sportiva 2009/2010, così come previsto dalle disposizioni contenute nel C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2009:
• il sig. Darko KRALJ, Presidente, per la violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art. 32, comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2009;
• la A.S.D. PRIMOREC, iscritta al Campionato di Prima Categoria, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S.
La convocazione. Il Presidente della C.D.T. tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 25.6.2010. La società ed il dirigente deferito facevano pervenire entro i termini una comune memoria scritta.
Il dibattimento. All'udienza del 25 giugno 2010, dinanzi all’intestata Commissione comparivano: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA; nessuno per i deferiti.
Nella memoria difensiva il sig. Darko KRALJ, per se ed in rappresentanza della società da lui presieduta, riferiva di non condividere il deferimento, in quanto il PRIMOREC “partecipa attivamente tramite con un accordo tra tutte le società dell’altopiano triestino ai campionati giovanili e Juniores con una squadra che si chiama Pomlad”.
Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni:
quanto al sig. Darko KRALJ: inibizione per giorni 30 (trenta);
quanto all’ASD PRIMOREC : € 450,00 (quattrocentocinquanta) di ammenda,
risultando provata la violazione contestata ed evidenziando la recidività specifica della Società.
La motivazione. La C.D.T., pur considerando le ragioni addotte dai deferiti a loro giustificazione, non le ritiene sufficienti ad escludere la loro responsabilità rispetto agli obblighi imposti dalla normativa federale richiamata in premessa e, ritenute provate le violazioni ad essi ascritte nonché la recidiva specifica in cui è incorsa la società,
decide
- di inibire il Presidente sig. Darko KRALJ per giorni 30 (trenta), a tutto il 30/07/2010;
- di comminare alla società A.S.D. PRIMOREC l’ammenda di € 450,00 (quattrocentocinquanta).
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