COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 30/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della POL. S.LORENZO e del suo PRESIDENTE sig. Paolo VISINTIN.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 30/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della POL. S.LORENZO e del suo PRESIDENTE sig. Paolo VISINTIN. Con raccomandata dd. 24.4 2010, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per la mancata partecipazione con una propria squadra all’attività del Settore Giovanile nella stagione sportiva 2009/2010, così come previsto dalle disposizioni contenute nel C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2009: • il sig. Paolo VISINTIN, Presidente, per la violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art. 32, comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2009; • la POL. S.LORENZO, iscritta al Campionato di Prima Categoria, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. La convocazione. Il Presidente della C.D.T. tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 25.6.2010. La società ed il dirigente deferito non facevano pervenire entro i termini alcuna memoria scritta. Il dibattimento. All'udienza del 25 giugno 2010, dinanzi all’intestata Commissione comparivano: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA; il sig. Paolo VISINTIN, per sè ed in rappresentanza della società da lui presieduta, assistito dal consigliere sig. Albero BRUMAT. Dato luogo alla discussione il sig. VISINTIN, premesso di essere presidente della POL. S.LORENZO solo dalla stagione sportiva cui si riferivano i fatti a lui contestati, esponeva di avere recentemente dato corso ad una fusione con altra società, anche allo scopo di potere coltivare il settore giovanile. In precedenza, date le piccole dimensioni del comune ed il calo demografico degli ultimi anni, allestire una squadra giovanile risultava infatti impossibile. Le conclusioni. Il sig. Paolo VISINTIN, in relazione alla sua personale posizione, chiedeva pertanto di poter definire il giudizio che lo riguardava personalmente con l’applicazione, ai sensi dell’art. 23 C.G.S., della sanzione in misura ridotta determinata con il consenso del rappresentante della Procura federale, in 20 (venti) giorni di inibizione (pena base gg. 30 di inibizione ridotta ex art. 23 C.G.S.); quanto alla posizione della società, chiedeva l’applicazione del minimo della pena. Il Sostituto Procuratore Federale aderiva alla richiesta di applicazione della pena per sè formulata dal VISINTIN, ai sensi dell’art. 23 CGS, nella misura di 20 (venti) giorni di inibizione; quanto alla POL. S.LORENZO, concludeva per l’irrogazione della sanzione di € 450,00 (quattrocentocinquanta) di ammenda, risultando provata la violazione contestata e risultando altresì la società in questione essere incorsa in recidiva specifica. La motivazione. La C.D.T. giudicata corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione concordemente indicata, ai sensi degli art. 23 e 24 CGS, dal sig. Paolo VISINTIN e dal rappresentante della Procura Federale rispetto alla violazione allo stesso VISINTIN ascritta, ritiene di accogliere la richiesta di patteggiamento.- - quanto alla società POL. S.LORENZO, la C.D.T. osserva che le giustificazioni addotte a sua difesa, pur meritevoli di essere tenute in debita considerazione, non possono essere tuttavia ritenute sufficienti a giustificare l’inosservanza dell’obbligo imposto dalla normativa richiamata e ad escludere pertanto la responsabilità della stessa per i fatti addebitati. La sanzione viene comunque commisurata tenendo in considerazione sia le difficoltà oggettive allegate dalla società che la recidiva specifica in cui essa è incorsa.- Per tali motivi la C.D.T. decide - di inibire il Presidente sig. Paolo VISINTIN per giorni 20 (venti), a tutto il 20/07/2010; - di comminare alla società POL. S.LORENZO l’ammenda di € 450,00 (quattrocentocinquanta).
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