COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 17 (CS) del 10 Giugno 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. OPPOSIZIONE A.C. S.GIORGIO SEDICO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 11/

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 17 (CS) del 10 Giugno 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. OPPOSIZIONE A.C. S.GIORGIO SEDICO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 11/CS del 26/5/2010 – Squalifica sino al 31/12/2010 Calciatore Fistarol Alessandro – Finale Campionato di 1^ Categoria L’A.C. S.Giorgio Sedico ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 11/CS del 26/5/2010, con la quale stata assunta a carico del giocatore Fistarol Alessandro la sanzione della squalifica sino al 31/12/2010 : “giocatore in panchina, espulso per essersi rivolto ad un dirigente avversario con linguaggio blasfemo, minaccioso ed offensivo. Alla notifica del provvedimento contestava la decisione arbitrale afferrando con violenza il braccio destro dell’arbitro fino a provocargli lieve e momentaneo dolore e rivolgendosi allo stesso con frasi offensive, minacciose e blasfeme”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso ritualmente presentato dall’A.C. S.Giorgio Sedico; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito personalmente l’arbitro che ha chiarito come il gesto da parte del calciatore Fistarol sia consistito nell’afferramento del braccio e quindi avesse i connotati della sfida più che dell’atto violento; ridimensionata, alla luce di quanto sopra, la gravità dell’episodio e la responsabilità del calciatore Fistarol; vista la nuova versione del fatto si ritiene più equo ridurre il provvedimento della squalifica a carico del giocatore Fistarol Alessandro, riconducendolo al 31/10/2010 P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dall’A.C. S.Giorgio Sedico; • di ridurre al 31/10/2010 la sanzione della squalifica a carico del calciatore Fistarol Alessandro. • La tassa reclamo non é stata versata.
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