COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20(CS) del 30 Giugno 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 2.3.7. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE Nei confronti : – del Calciatore Andrea CASONATO (calciatore attualmen

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20(CS) del 30 Giugno 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 2.3.7. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE Nei confronti : - del Calciatore Andrea CASONATO (calciatore attualmente svincolato) - del Dirigente Pierino SALVIATO (Soc. Union Sandonatese) - del Dirigente Moreno ROITER (Soc. Union Sandonatese) - della Società U.P.D. UNION SANDONATESE La Procura Federale della F.I.G.C. con atto del 16/6/2010 ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale: Il Sig. Andrea CASONATO (Calciatore Già tesserato UPD Union Sandonatese) per rispondere della violazione di cui agli artt.n.1,comma 1, in relazione all’art. n.10,commi 2 e 6 del CGS, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato nella corrente stagione sportiva 10 gare del campionato di 1^ Categoria nelle file della Società Union Sandonatese senza averne titolo perché al momento non tesserato, come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento allegato; I Sigg.ri Pierino SALVIATO e Moreno ROITER (Dirigenti UPD Union Sandonatese) per rispondere delle violazioni di cui agli artt. n.1,comma , 1 in relazione all’art. 10, commi 2 e 6 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto rispettivamente 2 e 8 distinte gara in cui dichiaravano che il giocatore ivi menzionato era regolarmente tesserato e partecipava alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Andrea CASONATO non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento allegato; la Società U.P.D. Union Sandonatese per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. n.4,comma 2 del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S. Il deferimento é fondato sui seguenti motivi : “Il Sostituto Procuratore Federale esaminata la nota del 24;05.2010 con la quale il Vice Commissario Straordinario del Comitato Regionale Veneto - L.N.D. ha trasmesso alla Procura Federale per quanto di competenza l'esposto anonimo del 23.04.2010 con il quale è stata denunciata la presunta posizione irregolare del calciatore Andrea CASONA TO per 10 gare nella corrente stagione sportiva da parte della società UNION SANDONATESE valevoli per il Campionato di Prima Categoria Girone "G"; rilevato, sulla base dell'esame della documentazione acquisita dal Comitato Regionale Veneto, che effettivamente il calciatore Andrea CASONATO, nato il 20.01.1977, ha preso parte nelle fila dell' UNION SANDONATESE a 10 gare valevoli per il Campionato di Prima Categoria Girone "G" stagione sportiva 2009/2010 in posizione irregolare in quanto al momento non tesserato che nello specifico sono: 1. Silea - UNION SANDONATESE del 10.01.2010; 2. Noventa - UNION SANDONATESE del 17.01.2010; 3. UNION SAN DONA TESE - Cavallino del 24.01.2010; 4. Eraclea - UNION SANDONATESE del 07.02.2010; 5. UNION SANDONATESE - Mazzolada del 14.02.2010; 6. UNION SANDONATESE - Real S. Marco del 21.02.2010; 7. Marghera - UNION SANDONATESE del 28.02.2010; 8. Bibione - UNION SANDONATESE del 14.03.2010; 9. Nettuno Lido - UNION SANDONATESE del 28.03.2010; 10. UNION SANDONATESE-CasierDosson dell'11.04.2010; accertato che il calciatore ha partecipato alle predette gare nell'interesse della società UNION SANDONATESE ai sensi dell'art. 1, comma S, del C.G.S.; rilevato, come si evince dalla documentazione in atti, che il nominativo del CASONATO venne inserito nell'elenco in distinta delle partite in questione, ove le specifiche dichiarazioni di regolare tesseramento dei giocatori impiegati e partecipazione alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza risultano firmate ai sensi dell'art. 61 delle N.O.I.F., quali dirigenti accompagnatori ufficiali, dal sig. Pierino SALVIANO (quelle del 10.01.2010 e deIl'11.04.2010) e Moreno ROITER (quelle del 17.01.2010, 24.01.2010, 07.02.2010, 14.02.2010, 21.02.2010, 28.02.2010,14.03.2010 e 28.03.2010); ritenuto, che l'appartenenza del sig. CASONATO, alla categoria dei calciatori non lo esimeva dal rispetto di tutte le norme federali, a prescindere dalla qualifica di tesserato nello specifico momento di commissione dei fatti contestati, e che, pertanto, lo stesso debba essere chiamato a rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S.; ritenuto che l'avvenuto utilizzo di calciatore !'l0n tesserato per 10 gare nella corrente stagione sportiva abbia integrato la violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S., ascrivibile anche ai sigg. Pierino SALVIATO e Mareno ROITER, dirigenti della società UNION SANDONATESE, nonché, a titolo di responsabilità oggettiva, alla società UNION SANDONATESE, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per l'operato dei propri tesserati, ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1, comma 5, C.G.S.” La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’odierna udienza. AI dibattimento del 29/6/2010 sono risultati presenti : il Dirigente Pierino SALVIATO (Soc. Union Sandonatese) - la Società U.P.D. UNION SANDONATESE, rappresentata dal Sig. Cisaria Antonio (Presidente), assistito dall’Avv. Giovanni Albanese Il Dott. Salvatore SCIUTO, Rappresentante della Procura della F.I.G.C. Non si sono presentati invece : - il Calciatore Andrea CASONATO (calciatore attualmente svincolato) - il Sig. Moreno ROITER (Dirigente Soc. Union Sandonatese) che sono stati rappresentati dal Sig. Antonio Cisaria in quanto munito di loro delega. Il Rappresentante della Procura, ha esposto le circostanze dell’oggetto del deferimento, con dettagliata indicazione degli elementi che rilevano ai fini del presente deferimento. A questo punto il Rappresentante della Procura e le seguenti parti hanno dichiarato di volersi avvalere del disposto di cui agli artt. 23 e 24 del C.G.S. e, hanno concordato, a carico dei seguenti soggetti, tutti appartenenti alla Società Union Sandonatese, l’irrogazione delle le sanzioni in appresso indicate : - a carico del Dirigente Pierino SALVIATO : sanzione della inibizione per mesi cinque - a carico del Dirigente Moreno ROITER : sanzione della inibizione per mesi dieci - a carico della Società U.P.D. Union Sandonatese : punti due di penalizzazione da applicarsi nella classifica del Campionato di Promozione 2010/2011; ammenda di € 800,00.- La Commissione Disciplinare Territoriale Preso atto dell’accordo delle parti, visti gli art. 23 e 24 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2) del predetto art. 23 del C.G.S. dispone l’applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari a carico : - a carico del Dirigente Pierino SALVIATO : sanzione della inibizione per mesi cinque - a carico del Dirigente Moreno ROITER : sanzione della inibizione per mesi dieci - della Società U.P.D. Union Sandonatese punti due di penalizzazione da applicarsi nella classifica del Campionato di Promozione 2010/2011; ammenda di € 800,00.- Le parti non hanno invece raggiunto un accordo relativamente alla posizione del calciatore Casonato Andrea (attualmente svincolato). Per quanto riguarda la posizione del suddetto giocatore Casonato ritiene questa C.D.T., anzitutto sussistenti i fatti oggetto del deferimento. In particolare appare pacifico, anche perché correttamente non contestato dalle parti destinatarie del provvedimento di deferimento, l’irregolare utilizzo del calciatore Casonato per n. 10 gare nel Campionato di 1^ Categoria 2009/10. Accertati così i fatti, e dunque l’utilizzo senza titolo del calciatore di cui trattasi, per le gare, meglio specificate nell’atto di deferimento, occorre procedere all’individuazione della sanzione da applicare. In quest’ottica, la scrivente C.D.T., richiama il costante insegnamento della Commissione Disciplinare Nazionale secondo cui “la facoltà di graduare la pena in relazione alla maggiore o minore gravità della violazione commessa, senza dover pertanto ricorrere al criterio dell’automatismo é demandata all’Organo Giudicante” (cfr. al C.U. n. 30/CDN del 19/10/2009). In tale ottica, la scrivente C.D.T. ritiene possibile valorizzare gli elementi evidenziati in dibattimento, quali circostanze se non di giustificazione, quanto meno attenuanti ai fini della graduazione della pena. Tutto ciò premesso e considerato, questa C.D.T., avuto anche riguardo alla particolarità del caso di specie, per quanto concerne la posizione del calciatore Casonato Andrea, ritiene congrua l’applicazione della seguente sanzione : - squalifica sino al 31/10/2010.
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