F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 01 del 01.07.2010 (285) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD TANAS CASALOTTI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio – CU n. 120 dell’8.4.2010). (286) – APPELLO DEL SIG. ALESSANDRO QUOIANI (Presidente della Soc. ASD Tanas Casalotti) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 120 dell’8.4.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 01 del 01.07.2010 (285) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD TANAS CASALOTTI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 120 dell’8.4.2010). (286) – APPELLO DEL SIG. ALESSANDRO QUOIANI (Presidente della Soc. ASD Tanas Casalotti) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 120 dell’8.4.2010). 1) Il ricorso Con distinti atti del 21.04.2010 il Sig. Quoiani Alessandro e la società ASD Tanas Casalotti proponevano ricorso a questa Commissione avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il CR Lazio - che aveva accolto il deferimento del Procuratore Federale a loro carico per violazione, quanto al primo, della clausola compromissoria di cui all’art. 30, comma 4, CGS e per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS quanto alla seconda - chiedendo la riforma della decisione appellata deducendone l’iniquità e/o l’erroneità. A tal fine, il Sig. Alessandro Quoiani lamentava l’iniquità e/o l’erroneità dell’impugnata decisione deducendo che esso si era visto costretto ad adire d’urgenza – senza chiedere alcuna deroga alla statuizione di cui all’art. 30 del CGS - l’autorità giudiziaria ordinaria per la tutela sia dei propri diritti di Presidente della società ASD Tanas Casalotti sia dei diritti di quest’ultima contro le illegittime ed illecite azioni poste in essere da altro dirigente per ostacolare la stessa attività sociale. La medesima società al contempo deduceva la propria estraneità ai fatti contestati. Pertanto, gli odierni ricorrenti concludevano come in atti, chiedendo la riforma e l’annullamento dell’impugnata decisione. Le parti ricorrenti, comparse in udienza, hanno chiesto l’accoglimento dei ricorsi e la riforma delle impugnate decisioni, è presente inoltre il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto il rigetto degli appelli. 2) I motivi della decisione. La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, ritiene di respingere il ricorso presentato dagli odierni incolpati. A tal fine, occorre da subito precisare che i fatti contestati sono stati provati – risultando per tabulas dalla documentazione allegata - nonché ammessi dagli stessi incolpati. Ciò posto, è evidente che i fatti denunziati concernono vicende societarie, con particolare riguardo alla titolarità delle cariche apicali dell’associazione, fatti che poi sono stati posti al vaglio degli Organi Federali al cui esito il medesimo odierno incolpato è stato confermato nella titolarità della rappresentanza dell’associazione e nel ruolo di Presidente. In forza di quanto sopra, non vi era pertanto alcun valido e legittimo motivo da parte del Quoiani per adire l’autorità giudiziaria ordinaria, senza la necessaria autorizzazione, né può essere ritenuta meritevole d’accoglimento la deduzione difensiva dell’impossibilità di attendere il nulla – osta della Federazione ove si pensi che i fatti denunciati si sono verificati in data 6 maggio e la querela è stata sporta il successivo 20 giugno, ovvero a ben 45 giorni dal fatto e quindi dopo un arco di tempo ampiamente sufficiente per richiedere l’autorizzazione federale ed attenderne l’esito. Parimenti non sono meritevoli di accoglimento le deduzioni difensive della società ricorrente, stante la sua responsabilità diretta in conseguenza dell’operato del suo Presidente. Per quanto attiene la misura della sanzione irrogata, essa appare congrua e proporzionata alla gravità dei fatti contestati. 3) Il dispositivo. Per tali motivi, la Commissione respinge i ricorsi e dispone l’incameramento della tassa versata dal Sig. Alessandro Quoiani nonché l’addebito della tassa non versata dalla società ASD Tanas Casalotti.
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