F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 11 del 09.09.2010 (8) – APPELLO DEL SIG. TORELLO MINUCCI (Presidente della Soc. Pol. Maglianese) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 18, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 77 del 25.6.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 11 del 09.09.2010
(8) – APPELLO DEL SIG. TORELLO MINUCCI (Presidente della Soc. Pol. Maglianese) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 18, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 77 del 25.6.2010).
A seguito di deferimento del Procuratore federale, la CD Territoriale presso il CR Toscana ha applicato nei confronti del sig. Torello Minucci l’inibizione per mesi diciotto. Con il reclamo inoltrato a questa Commissione Disciplinare il ricorrente chiede l’annullamento della sanzione irrogata in subordine una congrua riduzione . In data odierna è comparso il sig. Minucci assistito dal sig. Stefano Venturelli, per la Procura federale è presente l’avv. Mario Manca il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte del reclamante e ha concluso per la sua inammissibilità. La Commissione, ritenuto che: il CGS, ai sensi dell’art. 33 comma 5 impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti, contestualmente all’invio all’Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS; manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all’odierna riunione; tale omissione comporta l’inammissibilità del reclamo. P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa versata nella misura di € 65,00 e dispone la restituzione della somma versata in eccesso pari a € 135,00.
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