F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 12 del 13.09.2010 (5) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLE SOCIETÀ USD RECANATESE E SSD SANTEGIDIESE (Nota N°. 9352/1307pf09-10/GT/dl del 30.6.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 12 del 13.09.2010
(5) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLE SOCIETÀ USD RECANATESE E SSD SANTEGIDIESE (Nota N°. 9352/1307pf09-10/GT/dl del 30.6.2010).
Visto il deferimento del Procuratore Federale disposto in data 30.6.2010 nei confronti delle Società:
● USD Recanatese, per rispondere della violazione di cui all’art. 14, commi 1 e 2 del CGS, anche in relazione all’art. 18, comma 1 del CGS, per il fatto violento dal quale è derivato un danno grave all’incolumità fisica di una persona, causato al termine della gara Santegidiese - Recanatese da un proprio sostenitore, in area esterna immediatamente adiacente l’impianto sportivo;
● SSD Santegidiese, per rispondere della violazione dell’art. 12, comma 3 del CGS, anche in relazione all’art. 18, comma 1 del CGS, per l’atteggiamento provocatorio, minaccioso e incitante alla violenza posto in essere da alcuni sostenitori al termine della gara Santegidiese - Recanatese, in area esterna immediatamente adiacente l’impianto sportivo. All’inizio della riunione odierna, la Società USD Recanatese, a mezzo del proprio difensore ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, la suddetta Società deferita ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23 CGS (“pena
base per la Società, sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 1.400,00 (Euro millequattrocento/00)); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 1.400,00 (Euro millequattrocento/00) per la Società USD Recanatese. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.” Quanto alla posizione della Società Santegidiese, la Commissione Disciplinare Nazionale rinvia a nuovo ruolo, non essendo ancora pervenuta la prova dell’avvenuta notifica dell’avviso di convocazione per la riunione odierna.
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