F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 17 del 30.09.2010 (65) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURO MATIAS ZARATE (Calciatore attualmente tesserato per la Società SS Lazio Spa) E DELLA SOCIETÁ SS LAZIO Spa (nota N°. 864/1177pf09-10/SP/blp del 5.8.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 17 del 30.09.2010 (65) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURO MATIAS ZARATE (Calciatore attualmente tesserato per la Società SS Lazio Spa) E DELLA SOCIETÁ SS LAZIO Spa (nota N°. 864/1177pf09-10/SP/blp del 5.8.2010). Il deferimento Con provvedimento del 5.8.2010 il Procuratore federale deferiva avanti questa Commissione il calciatore Mauro Matias Zarate, tesserato per la SS Lazio Spa, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, anche in relazione all’art. 12, comma 5, CGS, per avere - dagli spalti dello stadio in occasione della gara Lazio – Bari del 14.3.2010 – salutato i propri sostenitori con il braccio destro teso ed alzato con le dita serrate. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, anche in relazione all’art. 12, comma 5, CGS, il Procuratore federale deferiva altresì la Società SS Lazio Spa a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al proprio tesserato. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione la Società deferita faceva pervenire memoria difensiva, contestando l’addebito e rilevando la propria estraneità ai fatti oggetto del deferimento, attesa la ritenuta natura privata del gesto del calciatore, non riferibile – secondo la Società – all’attività sportiva. Concludeva la Società per il proscioglimento da ogni addebito. Anche il tesserato Zarate faceva pervenire memoria difensiva, richiamando quanto già dichiarato avanti il delegato della Procura federale in fase di indagini e chiarendo di essere stato, al momento del fatto, all’oscuro del significato del gesto compiuto. Concludeva il deferito per il proscioglimento. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto l’affermazione della responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00) al calciatore Zarate e di € 30.000,00 (Euro trentamila/00) alla Società di appartenenza. E’ altresì comparso il difensore del calciatore Zarate, richiamandosi integralmente alla memoria in atti ed insistendo per l’accoglimento delle conclusioni ivi assunte. E’ inoltre comparso il difensore della Lazio il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti nella memoria in atti, si è riportato alle conclusioni già formulate. E’ comparso, infine, il Presidente della Lazio Lotito, che ha rilasciato dichiarazioni insistendo per l’affermazione dell’estraneità della Società ai fatti contestati. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue. Nulla quaestio sulla oggettiva sussistenza della condotta ascritta al calciatore Zarate che, per come risulta dagli atti e ammesso dallo stesso nel corso dell’audizione del 1.4.2010, in occasione della gara Lazio – Bari del 14.3.2010 ha effettivamente assunto la posa descritta nel deferimento (c.d. “saluto romano”) sugli spalti del pubblico laziale, accanto ad alcuni tifosi. E’ pur vero che il deferito ha dichiarato di non aver voluto attribuire a tale azione alcuna valenza politica o discriminatoria, ovvero inneggiante al disciolto partito fascista. Tuttavia, il gesto in sé considerato, nella sua oggettività, richiama immediatamente al pubblico una ben precisa ideologia, non immune da violenza e discriminazione. Ancor più, esso risulta idoneo a determinare reazioni violente altrui se posto in essere, come nel caso di specie, dagli spalti di uno stadio gremito, nel mezzo di una tifoseria organizzata e per di più ad opera di uno sportivo idolatrato dagli spettatori. Del resto, anche il deferito ha ammesso, in sede di audizione, di essere stato perfettamente a conoscenza del significato della posa assunta. Non credibile, al riguardo, la giustificazione addotta solo nella memoria difensiva dallo Zarate il quale, contraddicendo il verbale di audizione facente piena prova di quanto in esso contenuto, lamenta oggi la mancata comprensione della specifica, quanto rilevante e pertinente, domanda rivoltagli circa la consapevolezza della natura del gesto. Di fronte alla natura oggettivamente politico-ideologica del “saluto romano” e della carica potenzialmente violenta di esso, risulta irrilevante l’asserita volontà del deferito di aver voluto accontentare una richiesta di alcuni tifosi: tale volontà non elide infatti la rilevanza disciplinare del gesto compiuto. Risulta pertanto ad avviso della Commissione pienamente provata la responsabilità del deferito ai sensi dell’art. 1, comma 1 e 12, comma 7, CGS attesa la natura non solo non conforme ai principi di lealtà, probità e correttezza della condotta posta in essere, ma anche la sua idoneità a costituire incitamento alla violenza. Alla responsabilità disciplinare del tesserato consegue ex art. 4, comma 2 e 12, comma 5, CGS, quella della Società di appartenenza. Sul punto non colgono nel segno le osservazioni contenute nella memoria difensiva della Società Lazio, non potendosi dubitare della natura non meramente privata del gesto del calciatore e della commissione di esso in occasione dell’attività sportiva. Per come risulta dagli atti, infatti, lo Zarate ha imitato il “saluto romano” mentre assisteva ad una gara ufficiale della propria squadra, in pubblico e nel mezzo della propria tifoseria che lo aveva invitato quale, appunto, calciatore tesserato della Società Lazio. Sotto il profilo sanzionatorio, quanto al deferito Zarate, valutata l’unicità del gesto, l’età del calciatore, la Commissione ritiene equa la sanzione dell’ammenda pari ad € 10.000,00 (Euro diecimila/00). Analoga sanzione ritiene equa quanto alla Società Lazio. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Mauro Matias Zarate la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) e alla Società SS Lazio Spa la sanzione di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).
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