F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 23 del 25.10.2010 (245) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA BARCAGLIONI (Fallimento Società AC Maceratese) ▪ (nota N°. 6046/260pf09- 10/SP/ma del 22.3.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 23 del 25.10.2010
(245) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA BARCAGLIONI (Fallimento Società AC Maceratese) ▪ (nota N°. 6046/260pf09- 10/SP/ma del 22.3.2010).
Letti gli atti;
visto il deferimento della Procura Federale a carico di Andrea Barcaglioni per violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, NOIF, avendo ricoperto dal 10 agosto 2006 al 23 giugno 2008 la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Maceratese Srl; ascoltato il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità del soggetto deferito chiedendo l’irrogazione della sanzione della inibizione per anni 5 (cinque); accertato che la AC Maceratese è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Macerata con sentenza del 22 aprile 2009, N°. 30; rilevato che il Sig. Barcaglioni, a seguito di attento esame degli atti, non solo è risultato ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 10 agosto 2006 al 23 giugno 2008, ma è stato anche il maggiore azionista della Società detenendo il 98% delle quote sociali;
ritenuto che la posizione del Sig. Barcaglioni all’interno della Società fallita deve ritenersi di assoluta rilevanza avendo svolto effettive funzioni gestionali nel biennio antecedente al fallimento anche se non ricopriva più ruoli dirigenziali all’atto del fallimento; considerato che il soggetto deferito non ha fornito alcun chiarimento sulla sua posizione astenendosi addirittura dal partecipare al presente giudizio; P.Q.M. in accoglimento del deferimento, irroga nei confronti del Sig. Andrea Barcaglioni la sanzione della inibizione per anni 4 (quattro).
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