F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 23 del 25.10.2010 (113) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDRES GURRIERI (Calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società Ternana Calcio Spa) ▪ (nota N°.1628/486pf09-10/SP/blp del 24.9.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 23 del 25.10.2010
(113) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDRES GURRIERI (Calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società Ternana Calcio Spa) ▪ (nota N°.1628/486pf09-10/SP/blp del 24.9.2010).
Il deferimento
Con provvedimento del 24.9.2010, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione il sig. Andres Gurrieri, già calciatore tesserato per la Società Ternana Calcio Spa, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS e dell’art. 33, comma 2, NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, sottraendosi al particolare vincolo assunto con il tesseramento quale calciatore “giovane di serie” della Ternana calcio e così impedendo alla medesima Società la stipula del primo contratto da calciatore professionista. L’incolpato, nei termini previsti, non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha richiesto la dichiarazione di responsabilità del deferito con la richiesta di 2 (due) mesi di squalifica.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue. Dalle acquisizioni documentali della Procura Federale (variazione tesseramento del 18.8.08, visto esecutività del 23.8.2008, raccomandata a/r del 29-30.6.2008 della Società umbra al calciatore, mail del Guerrieri del 16.7.2009, lodo arbitrale del 20.11.2009, richiesta transfer internazionale) agli atti si evince con certezza che il Sig. Andres Gurrieri risulta essere stato tesserato per la stagione sportiva 2008/09 con la Società Ternana
calcio Spa, quale giovane di serie, e che la stessa Società, al fine di stipulare col suo giovane calciatore il primo contratto da professionista, ha tempestivamente inviato al giocatore la raccomandata contenente l’offerta di contratto. Risulta altresì certo che il sig. Guerrieri si è rifiutato di stipulare detto contratto con la Ternana comunicando, via mail, di voler rimanere in Uruguay e, resosi di fatto irreperibile, non si è mai messo a disposizione della Società umbra e, al contrario, ha richiesto transfer internazionale per poter giocare in Sud America. Da quanto complessivamente emerso in sede di indagini, i fatti che hanno portato la Procura Federale al deferimento del Sig. Gurrieri devono ritenersi pienamente provati dall’esame delle documentazioni prodotte e, d’altra parte, l’incolpato non ha mai svolto la benché minima attività difensiva prendendo posizione sugli addebiti a lui mossi.
Il dispositivo
Per tali motivi questa Commissione delibera di infliggere al Sig. Andres Gurrieri la sanzione di 2 (due) mesi di squalifica.
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