F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 24 del 28.10.2010 (364) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO LOMBARDI (Presidente e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa), COSIMO D’ANGELO (Procuratore e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa) – (nota N°. 8920/1520 PF 09-10/SP/blp del 16.6.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 24 del 28.10.2010
(364) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO LOMBARDI (Presidente e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa), COSIMO D’ANGELO (Procuratore e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa) - (nota N°. 8920/1520 PF 09-10/SP/blp del 16.6.2010).
La Procura Federale in data 16 giugno 2010 ha disposto il deferimento di:
Sigg.ri Rispoli Francesco, Lombardi Antonio e D’Angelo Cosimo per rispondere in merito alla violazione prevista e punita dall’art. 85 lettera A) paragrafo VII) delle N.O.I.F. in relazione all’art 10, comma 3 del C.G.S e dell’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F. per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine carriera delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale;
la Società Salernitana Calcio 1919 Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente per le condotte ascritte ai propri rappresentanti legali. Preliminarmente si ricapitola in punto di svolgimento della procedura.
A seguito del deferimento, i deferiti avevano fatto pervenire, in data 16.07.2010, atto di costituzione.
Alla riunione del 27.7.2010, il procedimento veniva chiuso e definito in relazione alla posizione del Sig. Rispoli Francesco (inibizione per giorni trenta) e della Società Salernitana Calcio 1919 Spa (ammenda di Euro 10.000,00) a seguito di patteggiamento ex artt. 23 e 24 C.G.S. Proseguendo il procedimento per gli altri deferiti - per cui la Procura aveva richiesto la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione per ciascuno - la difesa chiedeva l’acquisizione di atti di documentazione attestante la revoca dei poteri di rappresentanza in capo ai Signori Antonio Lombardi e Cosimo D’Angelo, datata 29.4.2010. La Commissione dato atto ed impregiudicato ogni provvedimento disponeva l’acquisizione della suddetta documentazione in copia, mandando alla segreteria di formulare relativa richiesta alla Lega Nazionale Professionisti circa l’effettiva ricezione di quanto rilevato dalla difesa dei deferiti Lombardi e D’Angelo, nonché di ogni eventuale ulteriore documentazione utile ed opportuna relativa alla posizione dei soggetti deferiti nel periodo di riferimento. In ottemperanza alla richiesta inoltrata alla Lega di Serie B, veniva acquisita alla presente procedura la comunicazione della Società Salernitana Calcio 1919 Spa – con allegato atto pubblico di revoca - in merito alla revoca dei poteri di rappresentanza in capo ai Signori D’Angelo Cosimo e Lombardi Antonio. Detta comunicazione risultava ricevuta dalla Lega Nazionale Professionisti via fax il 29.4.2010 e tramite corriere il 3.05.2010. In data 22.10.2010, via fax, i deferiti facevano pervenire atto di Costituzione e difese con cui chiedevano di essere ascoltati e/o rappresentati in udienza. All’odierna riunione il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei deferiti chiedendo l’irrogazione della sanzione di mesi 2 di inibizione per ciascuno di essi. In particolare, si ritiene che la comunicazione alla competente Lega sia stata ricevuta in data successiva al decorso del termine (protocollo 03 maggio) e che, inoltre, la revoca per atto notarile non sia stata comunicata agli interessati, o comunque non ne sia stata fornita prova. La difesa dei deferiti osserva che la comunicazione della revoca era intervenuta tempestivamente per via fax in data 29 aprile stessa, come da rapporto di trasmissione in atti, e che gli interessati ne ebbero ampia cognizione per le vie brevi, essendo questione già trattata a livello societario in periodo antecedente. La difesa comunque si richiama alla memoria del 22.10.2010. Ciò premesso e considerato, la fattispecie in esame va correttamente inquadrata con riferimento alla normativa rilevante richiamata in atti ed alla documentazione depositata in giudizio. Dall’esame della documentazione acquisita alla procedura ed in particolare dalle comunicazioni trasmesse alla Lega Nazionale Professionisti - via fax il 29.04.2010 e via corriere espresso il 3.05.2010 – per lo meno con effetti dalla data del 29.04.2010 (data di comunicazione ex art. 37 N.O.I.F.) i poteri di rappresentanza dei Signori D’Angelo e Lombardi risultano revocati a fini federali avendo peraltro pari data l’atto notarile di revoca poteri. Le violazioni oggetto di deferimento sanzionano un mancato adempimento che i soggetti aventi la legale rappresentanza della Società avrebbero dovuto effettuare entro il 30.04.2010. Quindi, al 29.04.2010 - data in cui la revoca della rappresentanza deve essere ritenuta
produttiva di effetti a fini federali – i sggetti deferiti Lombardi e D’Angelo avevano già perso – tra l’altro per revoca e non su proprio impulso - i loro poteri e per l’effetto erano venuti meno anche i relativi oneri, obblighi e responsabilità, restando peraltro in Società altri soggetti con poteri rappresentativi a tali fini, e che avrebbero potuto e dovuto provvedere all’adempimento delle disposizioni federali la cui violazione è ora oggetto di procedimento, soggetti che hanno patteggiato la pena nella precedente riunione. Rimane assorbito ogni ulteriore motivo. Tutto quanto sopra rilevato P.Q.M. Si respinge il deferimento e per l’effetto si prosciolgono dai capi ascritti i Signori Antonio Lombardi e Cosimo D’Angelo.
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