F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25 del 03.11.2010 (132) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO FERRARI (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società AC Rodengo Calcio Srl) MASSIMO FRASSI (Consigliere Delegato e Legale rappresentante della Società AC Rodengo Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ AC RODENGO CALCIO Srl ▪ (nota N°. 2198/101pf10-11/SP/blp del 15.10.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25 del 03.11.2010
(132) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO FERRARI (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società AC Rodengo Calcio Srl) MASSIMO FRASSI (Consigliere Delegato e Legale rappresentante della Società AC Rodengo Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ AC RODENGO CALCIO Srl ▪ (nota N°. 2198/101pf10-11/SP/blp del 15.10.2010).
La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l’atto di deferimento, letti gli atti e la memoria difensiva fatta pervenire dai deferiti; ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione dell’inibizione di mesi 6 (sei) in danno del Sig. Alessandro Ferrari ed in danno del Sig. Massimo Frassi e della penalizzazione di punti 1 (uno), da imputarsi alla classifica del campionato di competenza nella corrente stagione sportiva, in danno della AC Rodengo Calcio Srl, ed il difensore dei deferiti, che ha concluso per il loro proscioglimento, osserva,
Il Deferimento
Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Alessandro Ferrari, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante dell’AC Rodengo Calcio Srl, il Sig. Massimo Frassi, Consigliere delegato e Legale rappresentante dell’AC Rodengo Calcio Srl e quest’ultima Società (di seguito anche detta la “Società”), per rispondere, rispettivamente:
► i Sig.ri Ferrari e Frassi della violazione di cui all’art. 10, comma 3, del C.G.S., in relazione al titolo I), paragrafo III), lettera B), punto 5) del CU 117/A del 25 maggio 2010 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2010/11, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2010, al pagamento del debito IVA riferito al periodo di imposta anno 2008;
► la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti.
La difesa dei deferiti
I deferiti si sono costituiti nel procedimento depositando memoria e documenti e chiedendo, in via principale, il proscioglimento e, in via subordinata l’applicazione di una sanzione minima e/o simbolica esclusivamente pecuniaria. A sostegno delle proprie richieste, i deferiti - argomentando dalla possibilità, concessa dalle norma federale, di depositare, in caso di transazione e/o di accordi di rateizzazione, gli accordi intercorsi con l’Amministrazione Finanziaria, unitamente alla documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2010 – sostengono di aver realizzato l’ipotesi contemplata dalla norma richiamata, avendo acceduto ad una rateizzazione del debito ed avendo proceduto al pagamento della prima rata dovuta a detto titolo pari ad € 5.771,95, ed avendo proceduto ad inviare detta documentazione alla Co.Vi.So.C. Peraltro, evidenziando che, una volta che la Co.Vi.So.C., in data 7 luglio 2010, aveva proceduto a contestare alla Società il mancato rispetto dei criteri legali ed economico finanziari previsti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, la Rodengo aveva comunque proceduto a corrispondere all’Agenzia delle Entrate quanto complessivamente dovuto, rinunciando al beneficio della rateizzazione.
Motivazione
3.1. Il deferimento è fondato e va accolto. I deferiti non hanno, difatti, fornito alcuna prova che la Società avesse raggiunto un accordo di rateizzazione con l’Agenzia delle Entrate e che prova del raggiungimento di detto accordo sia stata data, alla Co.Vi.So.C., prima della scadenza dei termini richiesti dalla normativa federale. E difatti nessuno dei documenti allegati alla memoria difensiva presentata dai deferiti attesta l’esistenza di un tale accordo in merito ad una richiesta di rateizzazione. Inoltre, l’integrale pagamento del debito IVA, riferito al periodo di imposta 2008, intervenuto successivamente al 30 giugno 2010, non costituisce condizione per il proscioglimento dall’addebito.
3.2. In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue quelle richiesta dalla Procura, e, quindi, l’inibizione di mesi 6 (sei) in danno dei Sig.ri Ferrari e Frassi e la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno), da imputarsi alla classifica del campionato di competenza nella corrente stagione sportiva, in danno della AC Rodengo Calcio Srl. P.Q.M.
In accoglimento del deferimento proposto, riconosce la responsabilità dei Sig.ri Alessandro Ferrari e Massimo Frassi e della AC Rodengo Calcio Srl per l’effetto infligge ai primi due la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) ed alla Società la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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