F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 64 del 08.03.2011 (335) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO SECONDO (Presidente del C.d.A e Legale Rappresentante p.t. della Società FC Pro Vercelli 1892 Srl), FABRIZIO RIZZI (Amministratore Delegato e Legale Rappresentante p.t. della Società FC Pro Vercelli 1892 Srl) LEO AMATO (Presidente del Collegio sindacale della Società FC Pro Vercelli 1892 Srl) E DELLA SOCIETÀ FC PRO VERCELLI 1892 Srl ▪ (N°. 5769/817pf10-11/SP/blp del 22.2.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 64 del 08.03.2011
(335) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO SECONDO (Presidente del C.d.A e Legale Rappresentante p.t. della Società FC Pro Vercelli 1892 Srl), FABRIZIO RIZZI (Amministratore Delegato e Legale Rappresentante p.t. della Società FC Pro Vercelli 1892 Srl) LEO AMATO (Presidente del Collegio sindacale della Società FC Pro Vercelli 1892 Srl) E DELLA SOCIETÀ FC PRO VERCELLI 1892 Srl ▪ (N°. 5769/817pf10-11/SP/blp del 22.2.2011).
A seguito di segnalazione effettuata, con nota del 07/02/2011, dalla Co.Vi.So.C., il Procuratore Federale ha rilevato a carico della Società sportiva FC Pro Vercelli 1892 Srl la responsabilità disciplinare per mancato perfezionamento dell'adempimento di cui all'art. 85, lett C), paragrafo V, NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, CGS e all'art. 90, comma 2, NOIF. Di qui, dunque, il procedimento disciplinare attivato nei riguardi dell'indicata compagine societaria, deferita a titolo di responsabilità diretta (art. 4, comma 1, CGS) per le violazioni ascritte (meglio individuate in seno all'atto di deferimento), in particolare, ai propri legali rappresentanti, ovvero al Sig. Massimo Secondo, al Sig. Fabrizio Rizzi e al Sig. Leo Amato, rispettivamente, Presidente del C.d.A. (e legale rappresentante pro-tempore), Amministratore delegato (e legale rappresentante pro-tempore) e Presidente del Collegio sindacale della richiamata Società sportiva, parimenti sottoposti a procedimento disciplinare. Nei termini assegnati i deferiti hanno fatto pervenire, congiuntamente, propria memoria difensiva. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Lorenzo Giua, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di tutti i soggetti deferiti, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:
▪ mesi 5 (cinque) di inibizione nei riguardi del Sig. Massimo Secondo;
▪ mesi 5 (cinque) di inibizione nei riguardi del Sig. Fabrizio Rizzi;
▪ mesi 3 (tre) di inibizione nei riguardi del Sig. Leo Amato;
▪ 1 (uno) punto di penalizzazione e € 3.000,00 (€ tremila/00) di ammenda nei riguardi del FC Pro Vercelli 1892 Srl.
La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva che le violazioni ascritte al Sig. Secondo, al Sig. Rizzi e al Sig. Amato e, per essi, al FC Pro Vercelli 1892 Srl, in concreto, non sussistono. Infatti, é documentalmente provato che la Società sportiva, alla data del 15 novembre 2010, vantasse un credito di natura fiscale (formalmente legittimato sia dalla FIGC che dalla Lega Pro) nei riguardi dell'Erario di entità superiore al debito per ritenute Irpef e dedotto in compensazione relativamente al particolare tributo. Inoltre, é documentalmente provata (in base al mod. F 24 allegato al ricorso) anche la formale e tempestiva deduzione del credito in compensazione. Ora, in tema specifico, questa Commissione disciplinare nazionale si é già espressa con riferimento a fattispecie analoga (richiamata in atti dai deferiti), nel senso di ritenere pacifico che la normativa fiscale individui la compensazione come ordinario metodo di pagamento dei tributi dovuti, per cui si può senz'altro assumere che la Società sportiva abbia operato in conformità delle disposizioni federali. Ad ogni buon conto, se anche, per ipotesi, non fosse risultata idonea, ai fini specifici, l'operazione di compensazione sopra descritta, la Società sportiva sarebbe andata in ogni caso esente da responsabilità, avendo effettuato il successivo pagamento delle ritenute IRPEF nel termine prescritto dalla legge tributaria generale, ovvero in coincidenza della scadenza fiscale fissata al giorno 16 di ogni mese, termine statuale. Trattandosi, peraltro, di prima applicazione della normativa in esame, la condotta della Società deferita che ha ritenuto di adeguarsi al termine di legge nella convinzione di rispettare in tal modo anche i termini imposti dalla normativa federale, configura l’errore scusabile che esenta i deferiti da responsabilità disciplinari. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione proscioglie i deferiti dagli addebiti contestati.
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