• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°24 del 11/11/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO:
– DEL SIGNOR GUIZZETTI OSVALDO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MONTAUREI F.C., PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (ART. 38, COMMA 2 IN RELAZIONE ALL’ART. 37, PUNTO “C” REG. SETT. TECNICO), AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA, PER AVER CONSENTITO AL SIG. MARIO FOGLIA DI SVOLGERE NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010, L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE, PUR ESSENDO PRIVO DI TALE QUALIFICA ED INSERITO IN DISTINTE DI GARA QUALE DIRIGENTE, ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SQUADRA OVVERO MASSAGGIATORE.
– DEL SIGNOR FOGLIA MARIO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MONTAUREI F.C., PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E DELL’ART. 38, COMMA 2 IN RELAZIONE ALL’ART. 37, PUNTO “C” REG. SETT. TECNICO, AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA, PER AVER SVOLTO L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE, PUR ESSENDO PRIVO DI TALE QUALIFICA;- DELLA SOCIETÀ A.S.D. MONTAUREI F.C. PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, CON RIFERIMENTO ALLA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL PROPRIO PRESIDENTE.
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°24 del 11/11/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO:
- DEL SIGNOR GUIZZETTI OSVALDO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MONTAUREI F.C., PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (ART. 38, COMMA 2 IN RELAZIONE ALL'ART. 37, PUNTO “C” REG. SETT. TECNICO), AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA, PER AVER CONSENTITO AL SIG. MARIO FOGLIA DI SVOLGERE NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010, L'ATTIVITÀ DI ALLENATORE, PUR ESSENDO PRIVO DI TALE QUALIFICA ED INSERITO IN DISTINTE DI GARA QUALE DIRIGENTE, ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SQUADRA OVVERO MASSAGGIATORE.
- DEL SIGNOR FOGLIA MARIO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MONTAUREI F.C., PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E DELL'ART. 38, COMMA 2 IN RELAZIONE ALL'ART. 37, PUNTO “C” REG. SETT. TECNICO, AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA, PER AVER SVOLTO L'ATTIVITÀ DI ALLENATORE, PUR ESSENDO PRIVO DI TALE QUALIFICA;- DELLA SOCIETÀ A.S.D. MONTAUREI F.C. PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, CON RIFERIMENTO ALLA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL PROPRIO PRESIDENTE.
Con nota del 24.5.10, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti sopra specificati per rispondere delle contestazioni rispettivamente loro ascritte.
Con racc. a.r. del 5.10.10, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II , C.G.S. informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 08.11.2010, alle ore 17,00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive.
Alla suddetta udienza compariva il rappresentante della Procura, Avv. Massimiliano Di Francesco, il quale chiedeva l’applicazione delle seguenti richieste sanzionatorie: mesi tre d’inibizione al Sig. Foglia Mario ed al Sig. Guazzetti Osvaldo ed ammenda di € 500,00 alla Società A.S.D. Montaurei.
I soggetti deferiti, invece, non sono comparsi all’udienza ed il solo Sig. Foglia ha fatto pervenire deduzioni con le quali ha affermato di non avere mai svolto l’attività di allenatore, ma “di tanto in tanto, negli allenamenti, in assenza dell’allenatore Sig. Massari, provvedeva a seguire i calciatori nella preparazione atletica”.
Nel merito, osserva la Commissione che dalle indagini esperite, risulta con sufficiente certezza la fondatezza della contestazione, in quanto, dalle testimonianze raccolte, si evince che l’allenatore della Società A.S.D. Montaurei, si assentava spesso per motivi (vedi dichiarazione Sig. Foglia) e le esplicite ammissioni fatte dal Sig. Emiliano Nori sul sito della rivista sportiva Abruzzo Calcio Dilettanti.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di infliggere al Sig. Foglia Mario ed al Sig. Guizzetti Osvaldo mesi uno e giorni quindici d’inibizione ciascuno, ed alla Società A.S.D. Montaurei l’ammenda di € 250,00, anche in considerazione della categoria di appartenenza.
Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO:
– DEL SIGNOR GUIZZETTI OSVALDO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MONTAUREI F.C., PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (ART. 38, COMMA 2 IN RELAZIONE ALL’ART. 37, PUNTO “C” REG. SETT. TECNICO), AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA, PER AVER CONSENTITO AL SIG. MARIO FOGLIA DI SVOLGERE NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010, L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE, PUR ESSENDO PRIVO DI TALE QUALIFICA ED INSERITO IN DISTINTE DI GARA QUALE DIRIGENTE, ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SQUADRA OVVERO MASSAGGIATORE.
– DEL SIGNOR FOGLIA MARIO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MONTAUREI F.C., PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E DELL’ART. 38, COMMA 2 IN RELAZIONE ALL’ART. 37, PUNTO “C” REG. SETT. TECNICO, AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA, PER AVER SVOLTO L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE, PUR ESSENDO PRIVO DI TALE QUALIFICA;- DELLA SOCIETÀ A.S.D. MONTAUREI F.C. PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, CON RIFERIMENTO ALLA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL PROPRIO PRESIDENTE."