• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°27 del 25/11/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO:
– DEL SIGNOR MOSTACCI FEDERICO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. VENERE CALCIO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ’, CORRETTEZZA E PROBITÀ’ IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO NELLA S.S. 2009– 2010 AL SIG. FRACASSI ALDO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. VENERE CALCIO, PUR NON ESSENDO IL MEDESIMO IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA DETTA SOCIETÀ, TESSERAMENTO INTERVENUTO SOLO IN DATA 1.3.2010;
– DELLA SOCIETÀ A.S.D. VENERE CALCIO, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER GLI ADDEBITI ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE E AL PROPRIO TECNICO;
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°27 del 25/11/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO:
- DEL SIGNOR MOSTACCI FEDERICO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. VENERE CALCIO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ’, CORRETTEZZA E PROBITÀ’ IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO NELLA S.S. 2009– 2010 AL SIG. FRACASSI ALDO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. VENERE CALCIO, PUR NON ESSENDO IL MEDESIMO IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA DETTA SOCIETÀ, TESSERAMENTO INTERVENUTO SOLO IN DATA 1.3.2010;
- DELLA SOCIETÀ A.S.D. VENERE CALCIO, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER GLI ADDEBITI ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE E AL PROPRIO TECNICO;
Con nota del 22.6.10, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti sopra specificati per rispondere delle contestazioni rispettivamente loro ascritte.
Con racc. a.r. del 4.11.10, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II , C.G.S. informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 22.11.2010, alle ore 16,00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive.
Alla suddetta udienza compariva il rappresentante della Procura, Avv. Teodoro Raffaele, nonché il Sig Ruggeri Panfilo in rappresentanza dei soggetti deferiti.
I soggetti deferiti chiedevano ai sensi degli articoli 24 e 23 C.G.S. l’applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti, sanzioni che venivano concordate nella misura di mesi 1 d’inibizione a carico del Sig. Mostacci Federico ed € 250,00 di ammenda a carico della società.
La Commissione ritenuta corretta la qualificazione dei fatti formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, visto gli articoli 23 e 24 C.G.S.
DELIBERA
a richiesta delle parti, di infliggere al Sig. Mostacci Federico l’inibizione di mesi 1 (uno) ed alla Società A.S.D. Venere Calcio €250,00 di ammenda.
Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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Comunicato Ufficiale N°27 del 25/11/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO:
– DEL SIGNOR MOSTACCI FEDERICO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. VENERE CALCIO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ’, CORRETTEZZA E PROBITÀ’ IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO NELLA S.S. 2009– 2010 AL SIG. FRACASSI ALDO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. VENERE CALCIO, PUR NON ESSENDO IL MEDESIMO IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA DETTA SOCIETÀ, TESSERAMENTO INTERVENUTO SOLO IN DATA 1.3.2010;
– DELLA SOCIETÀ A.S.D. VENERE CALCIO, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER GLI ADDEBITI ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE E AL PROPRIO TECNICO;"