COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 17/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. COLOGNA PAESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2011 INFLITTA DAL G.S. ALL’ALLENATORE PINTO VINCENZO IN RELAZIONE ALLA GARA COLOGNA PAESE / CANZANO DISPUTATA IL 20/01/11 PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE TERAMO (C.U. N° 30 del 3.02.11 DELEGAZIONE PROVINCIALE TERAMO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°50 del 17/02/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. COLOGNA PAESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2011 INFLITTA DAL G.S. ALL’ALLENATORE PINTO VINCENZO IN RELAZIONE ALLA GARA COLOGNA PAESE / CANZANO DISPUTATA IL 20/01/11 PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE TERAMO (C.U. N° 30 del 3.02.11 DELEGAZIONE PROVINCIALE TERAMO).
Con appello ritualmente proposto la Società Cologna Paese ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. per avere l’allenatore Pinto, sul punteggio di 0 – 4, richiamato alcuni suoi giocatori in panchina tanto che l'arbitro si vedeva costretto a sospendere la gara al 38° della ripresa proprio perché il Cologna Paese non aveva il minimo numero di calciatori in campo.
Ha dedotto l’appellante che, effettivamente, la squadra si era trovata al 38° del secondo tempo con solo sei giocatori in campo, ma che ciò era dovuto ad un susseguirsi incredibile di infortuni e non al comportamento sleale ed antisportivo dell’allenatore.
L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha confermato gli originari riferimenti, ribadendo che il Pinto aveva richiamato in panchina i suoi calciatori con il premeditato fine di non portare a termine la partita, dopo avere richiesto, invano, al direttore di gara di fischiarne, la fine dal momento che la squadra perdeva, ormai, per 0 – 4.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
La versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali, da cui risulta in modo inequivocabile la violazione dell’art. 1, C.G.S., da parte dell’allenatore Pinto, con la conseguenza la decisione adottata dal primo giudice deve essere confermata poiché congrua ed adeguata al comportamento non regolamentare tenuto dal tecnico.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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