COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 23 Settembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 2 della Società A.S. INTERLOGOS CAMPUS CALABRIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 42/G del 30.06.2010 (ammenda di € 400,00, squalifica del calciatore GARRAFA Francesco(capitano) per SEI gare effettive da scontare nel campionato di competenza relativamente all’età, squalifica dei calciatori PANDOLFO Piergiuseppe, RAIMONDO Francesco, AMMIRATO Mario, VIOLA Corrado, LE PIANE Luigi, CARBONE Marco, DONATO Ugo, BURLATO Stefano per QUATTRO gare effettive da scontare nel campionato di competenza relativamente all’età)

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 23 Settembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 2 della Società A.S. INTERLOGOS CAMPUS CALABRIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 42/G del 30.06.2010 (ammenda di € 400,00, squalifica del calciatore GARRAFA Francesco(capitano) per SEI gare effettive da scontare nel campionato di competenza relativamente all'età, squalifica dei calciatori PANDOLFO Piergiuseppe, RAIMONDO Francesco, AMMIRATO Mario, VIOLA Corrado, LE PIANE Luigi, CARBONE Marco, DONATO Ugo, BURLATO Stefano per QUATTRO gare effettive da scontare nel campionato di competenza relativamente all'età) LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentiti il rappresentante della società reclamante nonché l'arbitro a chiarimenti per via telefonica; ritenuto che dal rapporto arbitrale nonché dalle dichiarazioni da questo resi è risultato che tutti i calciatori dalla Società Interlogos abbiano partecipato alla rissa e che estranei siano entrati in campo e che, pertanto, risulta in maniera chiara ed equivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato, tuttavia, che le sanzioni inflitte appaiono eccessive rispetto alla natura, all'entità, ed alle modalità dei fatti ascritti ai calciatori della Società Interlogos in particolare che va tenuto conto che la rissa non ha avuto alcuna conseguenza ed è stata sedata in tempo, peraltro dopo che la gara si era regolarmente conclusa senza alcun incidente. Congrua ed adeguata appare, invece, la sanzione pecuniaria inflitta dato che alcuni soggetti estranei ( fra cui i genitori di calciatori coinvolti) sono entrati sul terreno di giuoco; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo: - riduce a DUE giornate di squalifica la sanzione a carico dei calciatori PANDOLFO Piergiuseppe, RAIMONDO Francesco, AMMIRATO Mario, VIOLA Corrado, LE PIANE Luigi, CARBONE Marco, DONATO Ugo, BURLATO Stefano; ed a TRE giornate di squalifica a carico di GARRAFA Francesco, quale capitano della società Interlogos Campus Calabria; - rigetta nel resto il reclamo e dispone di accreditare la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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