COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 23 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 13 della POLISPORTIVA SAN PIETRO IN GUARANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 4 del 14.10.2010 (squalifica fino al 14.10.2012 del calciatore COSTABILE Matteo, squalifica fino al 14.10.2011 dei calciatori PUGLIESE Tiziano e TURANO Roberto).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 23 Novembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n. 13 della POLISPORTIVA SAN PIETRO IN GUARANO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 4 del 14.10.2010 (squalifica fino al 14.10.2012 del calciatore COSTABILE Matteo, squalifica fino al 14.10.2011 dei calciatori PUGLIESE Tiziano e TURANO Roberto).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentita la società reclamante, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso ribadendo che il direttore di gara non è mai stato colpito con un pugno dal calciatore Costabile, né ha ricevuto spintoni e calci da altri calciatori; sentito l'arbitro, che ha, invece, confermato il rapporto; considerato che il filmato allegato al reclamo non può essere preso in considerazione ai fini della decisione in quanto non è mezzo di prova che offra piena garanzia tecnica e documentale, e peraltro non chiarisce la dinamica dei fatti, dovendo invece fare fede la ricostruzione fornita dal direttore di gara nel referto e confermata davanti a questa commissione, che costituisce sempre prova privilegiata; considerato che la gara non è stata sospesa otto minuti prima della fine, ma deve considerarsi regolarmente portata a termine e gli episodi contestati sono accaduti a fine gara; rilevato che le conseguenze lesive non gravi riportate dall'arbitro, comprovate da referto medico, non sono incompatibili con il pugno lamentato dall'arbitro; ritenuto che le sanzioni come sopra inflitte dal primo giudice sono congrue ed adeguate alla natura ed alla entità dei fatti accertati; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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