COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 110 del 02 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.88 della A.S. PALIZZI CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al C.U.n.37 del 09.02.2011 (squalifica fino al 10.05.2011 del calciatore CASERTA Rocco,squalifica fino al 10.05.2011 del calciatore SPANO’ Giuseppe, inibizione fino al 10.04.2011 del signor MORELLO Giovanni, inibizione fino al 10.04.2011 del signor MERICO Raffaele, squalifica fino al 10.04.2011 dell’allenatore VALASTRO Giovanni).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 110 del 02 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.88 della A.S. PALIZZI CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al C.U.n.37 del 09.02.2011 (squalifica fino al 10.05.2011 del calciatore CASERTA Rocco,squalifica fino al 10.05.2011 del calciatore SPANO’ Giuseppe, inibizione fino al 10.04.2011 del signor MORELLO Giovanni, inibizione fino al 10.04.2011 del signor MERICO Raffaele, squalifica fino al 10.04.2011 dell’allenatore VALASTRO Giovanni). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo: sentiti i sigg.ri Morello Giovanni, Merico Raffaele e Valastro Giovanni; RILEVA -Il ricorso è inammissibile quanto alle posizioni dei calciatori Caserta Rocco e Spanò Giuseppe essendo stato sottoscritto anche nel loro interesse dal Presidente Morello Giovanni, che, inibito, non poteva sottoscrivere ai sensi dell’art.19, comma 1, lettera 4 del CGS; -il ricorso è ammissibile quanto alla posizione di Morello Giovanni, Merico Raffaele e Valastro Giovanni, i quali hanno sanato l’irregolarità formale del ricorso ai sensi dell’art.33, comma 9, CGS. Tanto premesso e passando ad esaminare le singole posizioni deve osservarsi: -la sanzione inflitta dal primo giudice a Morello Giovanni, per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara ed entrata abusiva nello spogliatoio arbitrale, è congrua ed adeguata all’entità dei fatti accertati e deve essere confermata; diversamente deve essere valutata la sanzione inflitta a Valastro Giovanni e Merico Raffaele, i quali si sono resi responsabili solo di proteste, che appare eccessiva e deve essere ridotta. P.Q.M. 1) dichiara inammissibile il reclamo quanto alle posizioni dei calciatori CASERTA Rocco e SPANO’ Giuseppe; 2) riduce l’inibizione a carico di MERICO Raffaele fino al 28 febbraio 2011; 3) riduce la squalifica a carico di VALASTRO Giovanni fino al 28 febbraio 2011; 4) conferma nel resto; 5) dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it