COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 110 del 02 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.91 della Società POLISPORTIVA SAN LUCIDO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n.105 del 17.02.2011 (squalifica del calciatore COLOMBO Marco per QUATTRO gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 110 del 02 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.91 della Società POLISPORTIVA SAN LUCIDO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n.105 del 17.02.2011 (squalifica del calciatore COLOMBO Marco per QUATTRO gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; considerato che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti a carico del calciatore e che può essere ridotta; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del calciatore COLOMBO Marco a TRE giornate effettive e dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante
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