COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 113 del 08 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.94 della Società A.S.D. BETPRO.IT avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.46 del 24.2.2011 (squalifica del massaggiatore BRANDONISIO Lorenzo fino al 30/6/ 2012).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 113 del 08 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.94 della Società A.S.D. BETPRO.IT avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.46 del 24.2.2011 (squalifica del massaggiatore BRANDONISIO Lorenzo fino al 30/6/ 2012). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che a fine gara il massaggiatore Brandonisio Lorenzo ha ripetutamente spintonato, senza conseguenze, il direttore di gara proferendo nei suoi confronti frase irriguardose e minacciose; che, conseguentemente, il suo operato deve essere sanzionato; che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale appare, comunque, eccessiva rispetto alla natura, alla entità e alle modalità dei fatti ascritti al sig. Brandonisio e deve essere ridotta; P.Q.M. riduce la squalifica al sig. BRANDONISIO Lorenzo (società Betpro.it) fino al 30 SETTEMBRE 2011 e dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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