COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 06/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 17 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. NARDI MATTEO, già tess. F.C. Real Dovadola, sig. FLAMINI PIERGILDO, Presidente A.S.D. John 82 Meldola, A.S.D. FORZA FORLI’ 1919 e A.S.D. JOHN 82 MELDOLA – camp. II^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 06/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 17 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. NARDI MATTEO, già tess. F.C. Real Dovadola, sig. FLAMINI PIERGILDO, Presidente A.S.D. John 82 Meldola, A.S.D. FORZA FORLI’ 1919 e A.S.D. JOHN 82 MELDOLA – camp. II^ categoria Con nota 22.7.2010 n. 572/903 , il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : -- il calc. NARDI MATTEO, già tess. A.S.D. Forza Forlì 1919, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’ A.S.D. John 82 Meldola, mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. Forza Forlì 1919 ; - il sig. FLAMINI PIERGILDO , Presidente A.S.D. John 82 Meldola , della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. Nardi Matteo , benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società A.S.D. FORZA FORLI’ 1919 , a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società A.S.D. JOHN 82 MELDOLA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, nulla è pervenuto dalle parti. Viene, peraltro, riscontrato che la Procura Federale è incorsa in errore. Infatti fu l’A.S.D. FORZA FORLI’ 1919 ad inviare la richiesta di tesseramento del calc. Nardi Matteo quando questi era ancora regolarmente tesserato per l’A.S.D. JOHN 82 MELDOLA e non il contrario. Il Rappresentante della Procura Federale, dr. ROBERTO RINALDI, accertato che, in effetti, nella formulazione del deferimento si è incorsi in errore, propone di stralciare il procedimento dall’odierna discussione. La Commissione ne prende atto e dispone l’accantonamento del procedimento.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it