COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 06/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE 19 RECLAMO PROPOSTO DA CLUB F.B. LUGO STUOIE Avverso squalifica per 3 giornate calc. BONOCORE ENRICO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 12 del 22.9.2010 gara CAVA – CLUB F.B. LUGO STUOIE del 19.9.2010
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 14 del 06/10/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
19 RECLAMO PROPOSTO DA CLUB F.B. LUGO STUOIE Avverso squalifica per 3 giornate calc. BONOCORE ENRICO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 12 del 22.9.2010 gara CAVA – CLUB F.B. LUGO STUOIE del 19.9.2010
Il CLUB F.B. LUGO STUOIE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento significando che il calc. BONOCORE “dopo l’ennesimo fallo subito, in cui però il direttore di gara ha sanzionato solo il medesimo, ha fatto rimostranze, senza però usare mali parole e senza scadere nella maleducazione. Anche nei riguardi del pubblio, che ha inveito contro di lui, ha risposto, ma senza avere eccessi. Quindi siamo per una punizione, ma quella inflittagli sembra eccessiva”.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il calc. BONOCORE, a seguito di una decisione tecnica, gli rivolgeva un gesto osceno, platealmente offensivo, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione gli rivolgeva una frase scurrile e nell’uscire dal campo, indirizzava frasi offensive a tifosi della squadra avversaria,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc. BONOCORE ENRICO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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