COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 22 del 23 Settembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale N. 19. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. VINCENZO DE ROSA (CALCIATORE ATTUALMENTE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ ALBA SANNIO COMPRENS): ARTT. 1, COMMA 1; 10, COMMA 6; 22, COMMA 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ ALBA SANNIO COMPRENS: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 22 del 23 Settembre 2010
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
N. 19. DEF.TO P.F. - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. VINCENZO DE ROSA (CALCIATORE ATTUALMENTE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ ALBA SANNIO COMPRENS): ARTT. 1, COMMA 1; 10, COMMA 6; 22, COMMA 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ ALBA SANNIO COMPRENS: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA
La C.D.T., visto il suo atto ci contestazione del 25 agosto 2010, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale, avv. Alessandro Avagliano, in data 11 maggio 2010, prot. 7729/1412, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, e per le motivazioni in esse indicate; tanto premesso OSSERVA:
alla riunione del 6 settembre 2010 è stata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto, avv. Leonardo Cotugno, che l’ha rappresentata in udienza. II Rappresentante della Procura, preso atto dell'assenza dei deferiti, sebbene ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali risultate regolarmente recapitate), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto: per il sig. Vincenzo De Rosa, calciatore attualmente tesserato a favore della società Alba Sannio Comprens, tre giornate di squalifica; per la società l'ammenda di 2.500,00 euro, nonché la penalizzazione di undici punti in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva 2010/2011. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale, si è riservata la decisione. Nel merito della vicenda, questa C.D.T. giudica che, in base sia al vigente Codice di Giustizia Sportiva, sia agli atti documentali acquisiti, risulta, senza dubbio, che il sig. Vincenzo De Rosa, calciatore anche attualmente tesserato a favore della società Alba Sannio Comprens, ha effettivamente preso parte ad 11 gare, valevoli per il Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2009/2010, in posizione irregolare, in quanto gravato dalla sanzione di squalifica per una gara effettiva (pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 21.05.2009 del C.R. Campania), non scontata, in violazione del principio della cosiddetta perpetuatio santionatoria. Ritiene, pertanto, che il deferimento sia fondato. Quanto alle già richiamate sanzioni, commisurate e richieste dal Sostituto Procuratore Federale, avv. Leonardo Cotugno, a carico del sig. Vincenzo De Rosa, nonché a carico della società Alba Sannio Comprens, osserva: anche di recente (vedasi, al riguardo, la delibera di questa C.D.T., pubblicata sul C.U. n. 8 del 29.07.2010, pagg. 167 / 169, del C.R. Campania), relativa all’analogo caso del deferimento, disposto e formalizzato dalla medesima Procura Federale, a carico della società Parete Calcio, dello stesso Campionato Regionale di Eccellenza, al quale partecipa anche la deferita Alba Sannio Comprens) questa C.D.T. è stata chiamata a decidere in ordine ad una vicenda che può legittimamente e fondatamente essere qualificata analoga a quella in esame. In quella circostanza, il Rappresentante della Procura Federale aveva richiesto (per la partecipazione del calciatore Gianluca Gallo, in posizione irregolare agli effetti del tesseramento, a quattro gare ufficiali, a favore della società Parete Calcio) le seguenti sanzioni: a carico del dirigente accompagnatore ufficiale, sig. Michele Cosentino, due anni di inibizione; a carico del calciatore, due anni di squalifica; a carico della società Parete Calcio, quattro punti di penalizzazione (da scontare nella corrente stagione sportiva 2009/2010) e l’ammenda di euro 1.000,00. Questa C.D.T. aveva ritenuto incongrue, in quanto commisurate per eccesso, le sanzioni proposte dal Rappresentante della Procura Federale. Invero, essa aveva valutato appropriato, in via preliminare, il riferimento ad altre, precedenti decisioni degli Organi di giustizia sportiva: Commissione Disciplinare Nazionale - su deferimento della Procura Federale (C.U. n. 86ICDN del 20.05.2010): otto gare disputate, in posizione irregolare in quanto squalificato (non avendo egli mai scontato il turno di squalifica che gli era stato inflitto), da parte del calciatore Cammarosano Vittorio. Decisioni: due giornate di squalifica in gare di Coppa Italia Dilettanti, a carico del calciatore medesimo; euro 2.000,00 di ammenda a carico della società Villacidrese; euro 1.000,00 di ammenda a carico della società F.S. Sestrese; nessun punto di penalizzazione, a carico di alcuna delle due società; assoluzione dagli addebiti per i sigg. Giuseppe Malsano e Bernardo Mereu (allenatori), in ragione dello specifico loro ruolo tecnico (giudicati, in quanto tali, '~non tenuti alla verifica dei comunicati ufficiali"); Commissione Disciplinare Nazionale – su deferimento della Procura Federale, C.U. n. 5ICDN del 22.07.2010: a carico della società Ostuni Sport, del suo calciatore Giuseppe Orlando e del suo dirigente accompagnatore, sig. Angelo Triarico, in ragione della partecipazione, a dieci gare del Campionato Nazionale di Serie D, da parte del nominato calciatore Giuseppe Orlando, in presunta posizione irregolare (non condivisa, come tale, dalla C.D.N.). Decisioni: proscioglimento per il calciatore Giuseppe Orlando e per la società Ostuni Sport; nessun punto di penalizzazione, in quanto la C.D.N. ha giudicato – contrariamente alla pronuncia della Corte di Giustizia Federale per un caso analogo – che non si configurasse una posizione irregolare del calciatore, agli effetti disciplinari. Questa C.D.T. aveva così concluso: “Senza citare altre decisioni (che pure sarebbe possibile richiamare), in ordine alle quali non sono stati inflitti punti di penalizzazione a carico delle società, per casi analoghi a quello in esame, questa C.D.T. si limiterà a richiamare quella, di cui al C.U. n. 142 della Corte di Giustizia Federale, riunitasi a sezioni unite, in data 26.01.2010, relativa al deferimento a carico della società Benacense 1905 Riva. Deve constatarsi, dunque, che la materia si appalesa controversa, con le conseguenti decisioni non sempre univoche e concordanti. Per l'appunto sotto il profilo di un doveroso riferimento – in un ambito che, come evidenziato, si presenta idoneo a determinare pronunce di segno diverso – all'orientamento di questa C.D.T. del C.R. Campania, sarà citato il C.U. n. 92 deIl'8.06.2000 del C.R. Campania, sul quale é stato pubblicato l'esito de deferimento, a carico della società Sibilla Bacoli, in ragione della partecipazione del calciatore Pietropaolo Antonio, in posizione irregolare, a gare ufficiali. In quella circostanza, l'allora Commissione Disciplinare (oggi Commissione Disciplinare Territoriale) del C.R. Campania ritenne che fosse ad essa stessa preclusa qualsiasi altra sanzione, tra cui quella che incide sul risultato della gara, in quanto, ai sensi dell'art. 46, comma 6 (all'epoca, art. 37, comma 6, C.G.S.), ‘decorso inutilmente il termine’ per la presentazione di un reclamo di parte, ‘la partecipazione a gare di calciatori squalificati, o comunque non aventi titolo, comporta provvedimenti disciplinari a carico della società e del tesserato e non anche provvedimenti che incidano sui risultati delle gare, o di penalizzazione’. L'attuale formulazione dell'art. 46, comma 6, peraltro, è perfettamente identica, quanto al suo comma 6, rispetto a quella precedente”. Sulla base delle innanzi riportate considerazioni e valutazioni, questa C.D.T. ha determinato le sanzioni, come segue: quattro mesi di inibizione, a carico del sig. Michele Cosentino; due mesi di squalifica, a carico del calciatore, sig.Gianluca Gallo; l’ammenda di euro 500,00, a carico della società Parete Calcio, senza infliggere alcun punto di penalizzazione, in conformità alle stesse decisioni precedenti di questa C.D.T., nonché alle analoghe delibere dei citati, altri Organi di giustizia sportiva. Non appare inconferente, in argomento, richiamare le determinazioni di questa stessa C.D.T., anche sulla base delle relative richieste della Procura Federale, in ordine a casi, obiettivamente più gravi di quello in esame e di quelli analoghi citati, in quanto riferiti a vicende, pesantemente inficiate da illeciti sportivi consumati ed acclarati. Ad esempio, il caso del deferimento, disposto e formalizzato dalla Procura Federale a carico della società Battipagliese (anch’essa, in quella data, partecipante al Campionato Regionale d’Eccellenza), la cui relativa delibera è stata pubblicata sul C.U. n. 45 del 27.11.2008 di questo C.R., pagg. 825/829. In quella circostanza, i Rappresentanti della Procura Federale chiesero: a carico del sig. Carmine Pagano, accertato colpevole di illecito sportivo (relativo ad una gara decisiva, ai fini della classifica finale), l’inibizione per anni tre; a carico del calciatore Fiorillo Giovanni, la squalifica per mesi sei; a carico della società Battipagliese, la penalizzazione di punti quattro; a carico della società Sei Casali, la penalizzazione di punti uno. Appare conferente, altresì, la citazione di un altro caso, parimenti deciso da questa C.D.T. (all’epoca denominata Commissione Disciplinare), relativo al deferimento della società Gricignano, disposto e formalizzato dalla Procura Federale, per illecito sportivo. La delibera di questa Commissione fu pubblicata sul C.U. n. 13 del 7.08.2004, pagg. 225/226. Nell’occasione, il Sostituto Procuratore Federale concludeva con l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti, con la richiesta d'irrogazione delle seguenti sanzioni: Gennaro Dell'Aversana, inibizione per la durata di anni tre e mesi sei; U.S. Gricignano Calcio, penalizzazione di quattro punti; società PoI. Succivo, un punto di penalizzazione e mille euro di ammenda. Sul punto, questa C.D.T. ritiene ultronea la citazione di altri casi di illecito sportivo, a maggior ragione quelli relativi all’ambito professionistico del calcio. Giudica, invece, congruo e coerente il riferimento ad altre decisioni, di Organi Nazionali della giustizia sportiva, in ordine a deferimenti, per partecipazione irregolare a gare ufficiali, da parte di calciatori non aventi titolo, in ragione della loro posizione irregolare, agli effetti del tesseramento e/o agli effetti disciplinari. La citazione sarà circoscritta ad un numero limitato di casi, che confortano la linea (nel rispetto della quale non vengono inflitti punti di penalizzazione, ma altri provvedimenti disciplinari), seguita e coerentemente rispettata da questa C.D.T., da lungo periodo e senza contraddizione interna, sulla base della più volte richiamata interpretazione normativa. I casi in questione vengono sinteticamente riportati, di seguito:
1) Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 86/CDN del 20 maggio 2010 (dunque, recentissimo), relativa al deferimento della Procura Federale a carico del calciatore Carrarosano Vittorio, dell’allenatore della Villacidrese Calcio, dell’allenatore della Sestrese Calcio e delle due nominate società (entrambe del Campionato Nazionale di Serie D), per avere schierato in campo, in “ben otto gare ufficiali”, il Cammarosano, nonostante la squalifica in corso (non scontata). Il Rappresentante della Procura Federale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il calciatore Vittorio Cammarosano, tre giornate di squalifica; per l’allenatore, Giuseppe Malsano, un mese di squalifica; per l’allenatore, Bernardo Mereu, un mese di squalifica; per la società Villacidrese Calcio, euro 2.000,00 di ammenda; per la Società Sestrese, euro 2.000,00 di ammenda. La Commissione Disciplinare Nazionale ha deliberato di infliggere, al calciatore Vittorio Cammarosano, due giornate di squalifica in gare di Coppa Italia; alla società Villacidrese Calcio, euro 2.000,00 di ammenda ed alla società Sestrese, euro 1.000,00 di ammenda, mandando assolti dagli addebiti ascritti loro i sigg. Giuseppe Maisano e Bernardo Mereu;
2) Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 13 /CDN del 30 luglio 2009. Nell’atto di deferimento della Procura Federale era stato evidenziato che il calciatore Grasta Biagio Luca, benché fosse stato squalificato per un gara effettiva, aveva partecipato alla gara Aymavilles – S.C. Domus Bresso, svoltasi in data 8.03.2008. Il Rappresentante della Procura Federale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per mesi tre a carico del dirigente, sig. Del Conte Roberto e per il sig. Grasta Michele; della squalifica per mesi tre per il calciatore Grasta Biagio Luca; dell’ammenda di euro 500,00 per la società. È risultato documentalmente provato che il calciatore Grasta Biagio Luca, benché fosse stato squalificato per un gara effettiva, non aveva mai scontato la stessa squalifica nel periodo compreso tra il 30.01.2008 e l’8.03.2008, nonché aveva partecipato alla gara Aymavilles – Domus Bresso, svoltasi in data 8.03.2008. La Commissione, nell’accogliere il deferimento, ha deliberato di infliggere al sig. Del Conte Roberto la sanzione dell’inibizione per mesi uno, al sig. Grasta Michele la sanzione dell’inibizione per mesi uno, al sig. Grasta Biagio Luca la sanzione della squalifica per due giornate di campionato ed alla società Domus Bresso, a titolo di responsabilità diretta, la sanzione dell’ammenda di euro 250,00.
3) Presso la Commissione Disciplinare Nazionale, alla riunione per la decisione, il Rappresentante della Procura Federale, ha chiesto l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per mesi tre per il sig. Giovanni Lamioni e per il sig. Bernardo Olanda, della squalifica per mesi tre per il calciatore Arber Keta e dell’ammenda di euro 500,00 per la società. Era risultato documentalmente provato… che il calciatore Keta Arber ha direttamente partecipato alla gara Aymevilles – Atlante Grosseto del 20.10.2007, benché fosse di nazionalità albanese e quindi tesserato ex art. 40, punto 11, sub 1 e 2, N.O.I.F., di conseguenza non rientrante nel computo dei tre calciatori cosiddetti under. Nell’accogliere il deferimento, la Commissione Disciplinare Nazionale ha deliberato di infliggere al Sig. Lamioni Giovanni la sanzione dell’inibizione per mesi uno, al sig. Olanda Bernardo la sanzione dell’inibizione per mesi uno, al sig. Keta Arber la sanzione della squalifica per una giornata di campionato ed alla società Coop Atlante, a titolo di responsabilità diretta, la sanzione dell’ammenda di euro. 250,00.
4. Lodo arbitrale del 13 maggio 2009 – società Fondi contro F.I.G.C. – CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Procedimento di arbitrato (prot. n. 916 dell’11 maggio 2009), promosso dalla società Fondi. Con atto del 19 febbraio 2009, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale, presso il Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti, la società Fondi Calcio, per aver beneficiato della partecipazione del calciatore De Ciantis Andrea, non avente titolo, in occasione di una gara valevole per il Campionato di Eccellenza 2008/2009. Con istanza al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ritualmente depositata in Segreteria l’ 11 maggio 2009, prot. 0916 la Fondi chiede che venga dichiarata l’illegittimità e l’infondatezza della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, con l’annullamento della penalizzazione di un punto in classifica a carico della società istante All’udienza veniva esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione. L’Arbitro Unico, nel ritenere auspicabile un intervento del legislatore, che integri la normativa vigente sul punto, con una previsione di sanzioni congruamente graduate in riferimento alla gravità dell’elemento soggettivo accertato ed all’effettivo coinvolgimento della società, ha reputato che la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, a carico della società Fondi, oltre all’ammenda applicata, a titolo di responsabilità diretta per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità in relazione alla violazione delle norme sul doppio tesseramento, sia eccessiva, se commisurata alle effettive responsabilità… trattandosi peraltro di società sportiva dilettantistica. Ritiene, quindi, che la penalizzazione di un punto in classifica debba essere annullata, tenendo conto della responsabilità per mera colpa lieve, riconosciuta nel comportamento posto in essere dal calciatore e dal dirigente accompagnatore.
5. Lodo arbitrale del 27 aprile 2009 – società Pisoniano contro F.I.G.C. – CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport - Il Procuratore Federale aveva deferito, alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti, la società Pisoniano, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, per aver il Presidente della stessa sottoscritto una richiesta di aggiornamento posizione di tesseramento del giocatore Ansini Emanuele, mentre era ancora vincolato con altra società (l’Aquila Calcio 1927) e per avere, conseguentemente, consentito che venisse impiegato irregolarmente in due gare, del 14 e del 17 settembre 2008. La Commissione di primo grado, con decisione del 22 gennaio 2009, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 66 in pari data, riconosceva sussistenti tutti gli addebiti mossi alla Pisoniano ed applicava alla società sportiva l’ammenda di euro 1.000,00 e la penalizzazione di quattro punti. La società proponeva appello dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, che accoglieva parzialmente l’impugnazione, riducendo la sanzione a due punti di penalizzazione. Presso il T.N.A.S., la società Pisoniano chiedeva, tra l’altro, la revoca della penalizzazione di due punti in classifica. All’udienza veniva esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione. Reiette le obiezioni preliminari, decidendo nel merito, l’Arbitro unico ha reputato che gli addebiti mossi nella fattispecie alla Pisoniano… debbano essere sensibilmente ridimensionati, sulla base delle risultanze di causa. In tal senso, reputa auspicabile, da parte del legislatore sportivo, uno sforzo di tipizzazione, nell’ambito della fondamentali norme contenute negli artt. 1, comma primo, e 4, commi primo e secondo, del C.G.S., sia riguardo alle fattispecie sanzionabili, da individuare quanto meno per categorie, sia per la determinazione di sanzioni, che risultino congrue rispetto ai comportamenti censurati ed ai soggetti coinvolti. L’Arbitro unico ha reputato che la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica sia eccessiva, rispetto alle effettive responsabilità che residuano a carico della Pisoniano all’esito del giudizio, trattandosi di società sportiva dilettantistica. Egli applica a carico della società Pisoniano la sanzione dell’ammenda di euro 400. 6. Decisione relativa al Comunicato Ufficiale n. 208 del 5 giugno 2008 della Corte di Giustizia Federale. A seguito di accertamenti in merito al doppio tesseramento del calciatore Pizzolatto Frank Andrei, il Procuratore Federale deferiva il calciatore, il presidente della società Pisoniano, nonché la società stessa, in quanto detta società avrebbe inviato una richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 2005/2006, utilizzando il relativo modulo, sul quale veniva riportato il cognome del calciatore come Pizzolato, omettendo di segnalare che si trattava di un aggiornamento di una posizione già esistente, essendo il calciatore già tesserato con matricola n. 4.169.029 come Pizzolatto Frank Andrè, in favore della società Cynthia 1920, per la stagione sportiva 2004/2005, così inducendo in errore l’Ufficio Tesseramenti del Comitato Interregionale, che non avrebbe conseguenzialmente potuto rilevare il precedente tesseramento. Per questi motivi la C.G.F, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Pisoniano, ridetermina la sanzione, infliggendo, alla società reclamante, l’ammenda di euro 1.000,00, in luogo della richiesta sanzione di dieci punti di penalizzazione. Gli illuminanti ed illustri precedenti giurisprudenziali, innanzi richiamati, inducono questa C.D.T. alla doverosa conferma della coerente linea interpretativa, che essa ha osservato e costantemente rispettato, in ordine alla normativa di riferimento, nel senso di infliggere quegli altri “provvedimenti disciplinari”, di cui alla norma in questione, e non punti di penalizzazione. Invero, al riguardo il dettato dell’art. 46, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, si appalesa assolutamente chiaro: “Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la partecipazione a gare di calciatori squalificati, o comunque non aventi titolo, comporta provvedimenti disciplinari a carico della società e del tesserato, applicabili con il solo rispetto dei termini di prescrizione, di cui all’art. 25 del presente Codice”. Tanto premesso, in equa proporzionalità anche con le sanzioni, di cui al recente caso del deferimento a carico della società Parete Calcio, questa Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
di squalificare fino al 31.12.2010 il calciatore De Rosa Vincenzo; di infliggere la sanzione pecuniaria di euro 1.500,00 a carico della società Alba Sannio Comprens.
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