COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 16 Dicembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 29. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL BENEVENTO CALCIO – GARA CALCIO COLLE SANNITA IREAL BENEVENTO CALCIO DEL 21.11.2010 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 16 Dicembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 29. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL BENEVENTO CALCIO – GARA CALCIO COLLE SANNITA IREAL BENEVENTO CALCIO DEL 21.11.2010 – 2^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo, ascoltato l’arbitro a chiarimenti, rileva la parziale fondatezza dell'atto d’impugnazione. Invero, il direttore di gara, in sede di audizione presso questa C.D.T., ha ammesso che sul terreno di giuoco era presente del terriccio e non erano rinvenibili pietre, come da lui erroneamente specificato nel rapporto di gara. Pertanto, alla luce di quanto dichiarato dall’arbitro, che ha fortemente ridimensionato quanto da lui medesimo specificato nel rapporto ufficiale di gara, questa C.D.T., nella doverosa valutazione della corrispondenza tra l’effettiva gravità dell’infrazione e la relativa sanzione, ritiene di dover congruamente ridurre, a quattro giornate di gara, la sanzione della squalifica inflitta dal G.S.T. a carico del calciatore Salierno Enrico, previa ineludibile stigmatizzazione della grave superficialità, nella quale è incorso il direttore di gara, che aveva, nel suo rapporto ufficiale, qualificato come “pietre” quel che egli stesso, all’atto dell’innanzi richiamata audizione, ha ridimensionato in “terriccio”, specificando – appare utile ribadirlo – che sul terreno di gioco non erano rinvenibili pietre. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Real Benevento Calcio, riducendo la sanzione della squalifica, a carico del calciatore Salierno Enrico, a quattro giornate di gara; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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