COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 16 Dicembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 31. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FUTSAL GLADIATOR – GARA FUTSAL GLADIATOR I REAL SANTA MARIA C5 DELL’11.09.2010 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 16 Dicembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 31. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FUTSAL GLADIATOR – GARA FUTSAL GLADIATOR I REAL SANTA MARIA C5 DELL’11.09.2010 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1 La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; sentita, nella persona del suo legale di fiducia, la società reclamante, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, rileva l'infondatezza dell'atto. Invero, la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (pubblicata sul C.U. n. 37, del C.R. Campania, del 21.10.2010, pag. 658), con la quale è stata inflitta, alla medesima società Futsal Gladiator, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, in ragione della circostanza che essa avesse fatto partecipare, alla citata gara, in posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, i calcettisti Prota Mario (nato il 24.11.1988), Mazzocchi Antonio (nato il 13,09.1988), Luongo Luca (nato il 12.02.1992) e Murante Pasquale (nato il 3.10.1985). La reclamante ha sostenuto di non aver potuto esercitare alcuna opposizione e/o controdeduzione, in ordine al reclamo di primo grado della società Real Santa Maria C5, in quanto quest'ultima aveva inoltrato copia del reclamo, alla società Futsal Gladiator, ad un indirizzo diverso, rispetto a quello depositato agli atti presso la Segreteria del C.R. Campania. Si sottolinea che la società Real S. Maria C5 ha inoltrato copia del reclamo all’indirizzo riportato in “stampa” in calce alla distinta ufficiale di gara del Futsal Gladiator, esattamente: Sede – Via G. Di Vittorio, 19 – 81055 Santa Maria Capua Vetere. Si ritiene, inoltre, dagli elementi in possesso di questa C.D.T. che non emergano elementi idonei a determinare la modifica del giudizio del Primo Giudice. In particolare, deve sottolinearsi che la società Futsal Gladiator non abbia provveduto a ritirare il plico raccomandato, ad essa spedito dalla società Real Santa Maria C5: esso, invero, risulta ancora “in lavorazione” presso il centro postale di Caserta – Santa Maria Capua Vetere, fin dal 16.09.2010. Il ritiro del richiamato plico avrebbe consentito a questa C.D.T. di conseguire la dimostrazione dell'eseguito recapito, alla società Futsal Gladiator, della raccomandata medesima. Tanto premesso, questa C.D.T., sottolineato il comportamento omissivo della società Futsal Gladiator, ritiene comunque di dover giudicare la vicenda in termini di sostanza e non formali, ovvero con riferimento esclusivo all'accertata circostanza della partecipazione dei calciatori Prota Mario e Luongo Luca, in posizione irregolare, alla gara di cui al reclamo in esame, al di là di ogni obiezione, in ordine all'asserito indirizzo postale erroneo. Deve, dunque, confermarsi la punizione sportiva, a carico della società Futsal Gladiator, già disposta dal Giudice di prime cure. P.Q.M. DELl BERA di confermare la decisione del G.S.T.; di infliggere gara persa, a carico della società Futsal Gladiator, sulla base dell'art. 17, comma 5, lettera a), in relazione alla gara Futsal Gladiator I ReaI Santa Maria C5 dell'11.09.2010, rigettando il reclamo proposto dalla medesima società Futsal Gladiator; dispone l'addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it