COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 13/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. DI BIASE ARMANDO, tess. A.S.D. United Cesena, sig. ZOLI MAURIZIO, Presidente A.S.D. Ruffio, A.S.D. UNITED CESENA e A.S.D. RUFFIO – camp. Iii^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 13/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. DI BIASE ARMANDO, tess. A.S.D. United Cesena, sig. ZOLI MAURIZIO, Presidente A.S.D. Ruffio, A.S.D. UNITED CESENA e A.S.D. RUFFIO – camp. Iii^ cat. Con nota 26.7.2010 n. 616/805 , il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : -- il calc.DI BIASE ARMANDO , delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’A.S.D. Ruffio, mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. United Cesena; - il sig. ZOLI MAURIZIO , Presidente dell’A.S.D. Ruffio , della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. Di Biase Armando , benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società A.S.D. UNITED CESENA , a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società A.S.D. RUFFIO , a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, l’A.S.D. UNITED CESENA ha fatto richiesta di audizione. Con nota odierna il sig. Casolaro Antonio, dirigente dell’A.S.D.UNITED CESENA, delegato a rappresentare la società, ha comunicato che per motivi strettamente personali non potrà partecipare all’odierno dibattimento, informando di essere stato lui che ha involontariamente provocato il deferimento perchè, in qualità di segretario dell’ A.S.D.UNITED CESENA, per una interpretazione tutta personale delle norme, ha omesso di segnalare il nominativo del calc. DI BIASE fra gli svincolati. Auspica clemenza nei confronti del calciatore e delle altre parti deferite. Il rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. DI BIASE ARMANDO, la inibizione per mesi 2 del sig. ZOLI MAURIZIO, l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. RUFFIO e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. UNITED CESENA. La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. DI BIASE ARMANDO e dal sig. ZOLI MAURIZIO, integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.S.D. UNITED CESENA e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’A.S.D. RUFFIO; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. DI BIASE ARMANDO la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. ZOLI MAURIZIO, Presidente dell’A.S.D. Ruffio, la inibizione per mesi 1, all’A.S.D. UNITED CESENA l’ammenda di € 100 ed all’A.S.D. RUFFIO l’ammenda di € 300.
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