COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 10/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico calc. AGNOLINI LUCA, tess. U.P.D. Copparese, calc. GREGORI LUCA, tess. U.P.D. Copparese, U.P.D. COPPARESE – camp. Eccellenza e U.S. CORTICELLA – camp. Promozione

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 10/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico calc. AGNOLINI LUCA, tess. U.P.D. Copparese, calc. GREGORI LUCA, tess. U.P.D. Copparese, U.P.D. COPPARESE – camp. Eccellenza e U.S. CORTICELLA – camp. Promozione Con nota 21.9.2010 n. 1543/1680 , il Vice Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : -- il calc. AGNOLINI LUCA, tess. U.P.D. Copparese , delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 19, punto 4 lett. a), del C.G.S., per avere rivolto epiteti ingiuriosi nei confronti di una sostenitrice dell’U.S.Corticella ; -- il calc. GREGORI LUCA, tess. U.P.D. Copparese , delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 19, punto 4 lett. a), del C.G.S., per avere rivolto epiteti ingiuriosi nei confronti di un sostenitore dell’U.S.Corticella ; - la società U.P.D. COPPARESE , a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte ai suoi tesserati; - la società U.S. CORTICELLA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del C.G.S., per il comportamento dei propri sostenitori, per aver rivolto epiteti ingiuriosi a tesserati dell’U.P.D. Copparese. Eseguite ritualmente le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per due giornate di gara per il calc. AGNOLINI LUCA, per una giornata per il calc. GREGORI LUCA e l’ammenda di € 300 per l’U.P.D. COPPARESE e l’U.S. CORTICELLA. La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto daI calc. AGNOLINI LUCA e GREGORI LUCA, integrino le violazioni come sopra agli stessi loro attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’U.P.D. COPPARESE, per le condotte attribuite ai suoi tesserati, . e la responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 3, dello stesso C.G.S., per l’U.S.CORTICELLA, per il comportamento dei propri sostenitori; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. AGNOLINI LUCA la squalifica per 2 giornate di gara, al calc. GREGORI LUCA la squalifica per 1 giornata di gara, all’U.P.D. COPPARESE ed all’U.S. CORTICELLA l’ammenda di € 200.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it