COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 24/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. NASI MANUELE, tess. U.S.D. Reggiolo già tess. A.C.Rolo, sig. CATELANI GIAN LUCA, Presidente A.C.D. Correggese, A.C.D. CORREGGESE e A.S.D. A.C. ROLO – camp. Promozione

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 24/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. NASI MANUELE, tess. U.S.D. Reggiolo già tess. A.C.Rolo, sig. CATELANI GIAN LUCA, Presidente A.C.D. Correggese, A.C.D. CORREGGESE e A.S.D. A.C. ROLO – camp. Promozione Con nota 20.09.2010 N. 1523/914, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. NASI MANUELE, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per ACD CORREGGESE, mentre era ancora tesserato per la società A.C. ROLO; - il sig. CATELANI GIAN LUCA, Presidente, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. NASI MANUELE , benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società ROLO A.C. a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società ACD CORREGGESE , a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente eseguite le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il rappresentante della Procura Federale, avv. PAOLA D’ORSOGNA, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per due giornate di gara del calc. NASI MANUELE, la inibizione per mesi 2 del sig. CATELANI GIAN LUCA, l’ammenda di € 500 per l’A.C.D. CORREGGESE e l’ammenda di € 150 per l’A.C. ROLO. La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. NASI e dal sig. CATELANI, integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.C. ROLO e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’A.C.D. CORREGGESE ; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. NASI MANUELE la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. CATELANI GIAN LUCA , Presidente dell’A.C.D. Correggese, la inibizione per mesi 1, all’A.C. ROLO l’ammenda di € 100 ed all’A.C.D. CORREGGESE l’ammenda di di € 300.
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