COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 24/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. BALLERINI GUIDO, già tess. A.C.D. San Giuseppe, sig. MANTOVANI MAURO, Presidente A.S. Estense, A.S. ESTENSE e A.C.D. SAN GIUSEPPE – camp. II^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 24/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. BALLERINI GUIDO, già tess. A.C.D. San Giuseppe, sig. MANTOVANI MAURO, Presidente A.S. Estense, A.S. ESTENSE e A.C.D. SAN GIUSEPPE – camp. II^ cat. Con nota 21.09.2010 N. 1575/1677, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. GUIDO BALLERINI, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per ESTENSE mentre era ancora tesserato per la società SAN GIUSEPPE; - il sig. MAURO MANTOVANI, Presidente della Soc. ESTENSE, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. GUIDO BALLERINI, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società SAN GIUSEPPE a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società ESTENSE, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente eseguite le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il rappresentante della Procura Federale, avv. PAOLA D’ORSOGNA, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per due giornate di gara del calc. BALLERINI GUIDO , la inibizione per mesi 2 del sig. MANTOVANI MAURO, l’ammenda di € 500 per l’A.S. ESTENSE e l’ammenda di € 150 per l’A.C.D. SAN GIUSEPPE . La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. BALLERINI e dal sig. MANTOVANI, integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.C.D. SAN GIUSEPPE e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’A.S. ESTENSE ; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. BALLERINI GUIDO la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. MANTOVANI MAURO, Presidente dell’A.S. Estense, la inibizione per mesi 1, all’A.C.D. SAN GIUSEPPE l’ammenda di € 100 ed all’A.S. ESTENSE l’ammenda di € 300.
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