COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 10/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FOCENE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE OTTELLO ANTONIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 20 DEL 25.11.2010 (Gara: CITTA’ DEI RAGAZZI – FOCENE del 21.11.2010 – Campionato Juniores Provinciale di Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 10/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FOCENE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE OTTELLO ANTONIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 20 DEL 25.11.2010 (Gara: CITTA’ DEI RAGAZZI – FOCENE del 21.11.2010 – Campionato Juniores Provinciale di Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; tenuto conto che la descrizione dell’episodio addebitato al calciatore OTTELLO offerta dalla reclamante ed insistita in sede di audizione, che l’azione del predetto calciatore si sarebbe configurata come un intervento di gioco, sia pure duro, non regge al confronto con le risultanze del referto arbitrale che rappresenta una dinamica di grave fallo da giuoco da tergo con pesanti esiti fisici per il calciatore avversario che hanno reso necessario un ricovero ospedaliero. Tanto premesso, considerata congrua la sanzione inflitta in prima istanza, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo in argomento e per l’effetto di confermare la decisione impugnata. La tassa reclamo viene incamerata.
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