COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 23/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTEFIASCONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CALISTRI DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 78 DEL 16.12.2010 (Gara: VIGOR ACQUAPENDENTE – MONTEFIASCONE del 12.12.2010 – Campionato Promozione)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 84 del 23/12/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTEFIASCONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CALISTRI DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 78 DEL 16.12.2010
(Gara: VIGOR ACQUAPENDENTE – MONTEFIASCONE del 12.12.2010 – Campionato Promozione)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società MONTEFIASCONE chiede la derubricazione degli addebiti mossi al proprio calciatore CALISTRI da offese di natura razziale a mere espressioni irriguardose nei confronti di un avversario;
considerato che dagli atti ufficiali emerge chiaramente la sola connotazione di un pesante sarcasmo circa l’espressione rivolta ad un avversario di colore da parte del calciatore CALISTRI e non di ingiurie per motivi razziali, per modo che si ritiene debba essere rivisitata la sanzione inflittagli rapportandola ad una entità lievemente inferiore.
Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di accogliere il reclamo in argomento riducendo per l’effetto la squalifica del calciatore CALISTRI DANIELE da 5 a 3 gare effettive.
La tassa reclamo va restituita.
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