COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 23/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI MONTEVERDE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SUL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 58 DELL’11.11.2010 (Gara: CITTA’ DI CERVETERI – REAL MONTEVERDE del 17.10.2010 – Campionato Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 23/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI MONTEVERDE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SUL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 58 DELL’11.11.2010 (Gara: CITTA’ DI CERVETERI – REAL MONTEVERDE del 17.10.2010 – Campionato Promozione) La Società REAL MONTEVERDE ha avanzato reclamo avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo Territoriale ha rigettato il ricorso in prima istanza circa la supposta irregolarità della gara a seguito dell’asserito mancato impiego da parte della società CITTA’ DI CERVETERI di calciatori nati nell’anno 1992, in violazione delle norme vigenti in materia. La ricorrente contesta l’accertamento del primo Giudice presso l’Ufficio Tesseramento di questo Comitato che certifica la data di nascita del calciatore FORMICONE FABIO – 16.7.1992 – in presenza di altra data annotata sulla lista di gara. In sostanza la stessa Società evidenzia l’inadeguatezza dell’identificazione del predetto calciatore ponendone in dubbio la procedura svolta a posteriori. E’ stato sentito, al riguardo, l’arbitro dell’incontro il quale, in sede di supplemento di referto, ha precisato con puntualità di aver effettuato – prima della gara – l’identificazione del calciatore FORMICONE FABIO sulla base del documento di riconoscimento da lui esibito e dei dati esattamente variati sulla lista dalla Società CITTA’ DI CERVETERI, ma omettendo, per una semplice svista, di far modificare dalla stessa Società la data di nascita del giocatore. Stante quanto sopra, appaiono corrette le procedure di indagine del Giudice di prime cure che, attraverso l’Ufficio Tesseramenti, ha accertato la data di nascita del citato FORMICONE, stabilendone così la posizione regolare quale partecipante all’incontro. Tanto premesso, rivelandosi inconsistenti le lamentele della ricorrente, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla società REAL MONTEVERDE e, quindi, di confermare la decisione impugnata. La tassa viene incamerata.
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