COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 20/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTE S. GIOVANNI CAMPANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011 A CARICO DEL CALCIATORE CELLUPICA GABRIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 78 DEL 16.12.2010 (Gara: MONTE S. GIOVANNI – AUDACE GENAZZANO dell’11.12.2010 – Campionato Jun. Reg. B)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 94 del 20/01/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTE S. GIOVANNI CAMPANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011 A CARICO DEL CALCIATORE CELLUPICA GABRIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 78 DEL 16.12.2010
(Gara: MONTE S. GIOVANNI – AUDACE GENAZZANO dell’11.12.2010 – Campionato Jun. Reg. B)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo con il quale la Società MONTE S. GIOVANNI CAMPANO chiede un riesame della decisione del primo Giudice, attribuendo al comportamento del calciatore CELLUPICA una totale involontarietà in un momento di protesta.
Sentita la Società interessata, che ha ribadito la sua posizione, insistendo per una rivisitazione della sanzione ritenuta eccessiva;
esaminati gli atti ufficiali, dai quali si rileva che il suddetto calciatore colpiva volontariamente l’arbitro con una leggera testata alla nuca;
rilevato, peraltro, che l’accaduto si è verificato in un contesto privo di intemperanze di altro genere e che gli esiti del gesto sono stati assai limitati per l’arbitro;
Questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società MONTE S. GIOVANNI CAMPANO e, quindi, di ridurre la squalifica al calciatore CELLUPICA GABRIELE al 31.10.2011.
La tassa reclamo va restituita.
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