COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 27/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA SORIANESE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO ALL’ 11/3/2011 A CARICO DEL DIRIGENTE MECONI ANGELO, NONCHE’ L’AMMENDA DI € 300,00 A CARICO DELLA SOCIETA’, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 21 DEL 16/12/10 ( Gara: Tuscania Bolsena – Nuova Sorianese Calcio dell’ 11/12/09 – Campionato ALL. PROV. VT)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 27/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA' NUOVA SORIANESE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO ALL' 11/3/2011 A CARICO DEL DIRIGENTE MECONI ANGELO, NONCHE' L'AMMENDA DI € 300,00 A CARICO DELLA SOCIETA', ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 21 DEL 16/12/10 ( Gara: Tuscania Bolsena – Nuova Sorianese Calcio dell' 11/12/09 - Campionato ALL. PROV. VT) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che responsabile del comportamento minaccioso ed aggressivo sulle tribune sarebbe stato soltanto un sostenitore della soc. Tuscania Bolsena, sicché doveva escludersi ogni atteggiamento offensivo da parte del dirigente Meconi, ovvero dei propri tifosi. Si è pertanto chiesto l'annullamento della sanzione pecuniaria comminata alla società, nonché la riduzione della sanzione inflitta al Dirigente. Nel referto arbitrale, che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede, risultano descritti con precisione sia il comportamento offensivo (sputi contro i giocatori della squadra avversaria) posto in essere sulle tribune dal dirigente Meconi dopo il suo allontanamento dal campo, sia i gesti violenti (calci alla panchina, che veniva danneggiata) compiuti dai giocatori della Nuova Sorianese in occasione di una rete, sia infine le intemperanze dei sostenitori della Nuova Sorianese coinvolti in una rissa con i tifosi avversari. Ribadita l'intollerabilità di tali comportamenti, specialmente per quanto concerne il valore diseducativo della condotta tenuta dal Meconi, dirigente di una squadra giovanile, si ritengono pertanto del tutto congrue e adeguate le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di respingere il reclamo e, per l'effetto, conferma l'inibizione fino all' 11 marzo 2011 a carico del dirigente MELONI ANGELO, nonché l'ammenda di € 300,00 a carico della Soc. NUOVA SORIANESE CALCIO. La tassa di reclamo va incamerata.
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