COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 03/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CAPRANICA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CAPPELLI LUIGI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 23 DEL 20.1.2011 (Gara: TUSCIA 2001 – CAPRANICA del 15.1.2011 – Campionato Jun. Prov. Viterbo)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 98 del 03/02/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CAPRANICA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CAPPELLI LUIGI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 23 DEL 20.1.2011
(Gara: TUSCIA 2001 – CAPRANICA del 15.1.2011 – Campionato Jun. Prov. Viterbo)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società CAPRANICA chiedeva una sostanziale riduzione della squalifica del calciatore CAPPELLI, deducendo che lo stesso non ha concretizzato i fatti addebitatigli;
tenuto conto del carattere primario di prova che riveste il referto arbitrale, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., dal quale, per contro, emerge che lo stesso calciatore espulso per espressione blasfema, ha posto in essere un comportamento altamente minaccioso ed offensivo verso l’arbitro;
tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società CAPRANICA confermando la squalifica per 4 gare a carico del calciatore CAPPELLI LUIGI.
La tassa reclamo va incamerata.
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