CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 11 del 28/07/2010 A.C. Sangiustese Srl contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 11 del 28/07/2010 A.C. Sangiustese Srl contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da
dott. Alberto de Roberto, Presidente
prof. Massimo Luciani, Relatore
prof. Roberto Pardolesi,
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
(in forma semplificata ai sensi dell’art. 21 Codice Alta Corte di Giustizia Sportiva) nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 10 /2010, proposto dalla società A.C. Sangiustese s.r.l. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) avverso
la decisione del Consiglio Federale della F.I.G.C., pubblicata sul C.U. n. 22/A del 16 luglio 2010, relativa a reclamo contro la delibera di non ammissione dell’anzidetta società sportiva al Campionato di Seconda Divisione, per la stagione 2010-2011 (rifiuto della Licenza Nazionale ai sensi del Sistema Licenze Nazionali 2010/2011, Comunicato ufficiale n. 117/A, pubblicato il 25 maggio 2010, e n. 131/A pubblicato il 16 giugno 2010) nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o conseguenti alla pronuncia medesima e in particolare di tutte le delibere con i criteri e dei pareri negativi richiamati nella impugnata decisione della F.I.G.C. vista la costituzione in giudizio della parte resistente F.I.G.C.;
uditi nella udienza del 22 luglio 2010 il relatore, prof. Massimo Luciani, nonché il difensore della parte ricorrente - A.C. Sangiustese s.r.l. – avv. Giancarlo Nascimbeni, ed i difensori della parte resistente – Federazione Italiana Giuoco Calcio – avv. ti Mario Gallavotti, Letizia Mazzarelli e Luigi Medugno;
Ritenuto in fatto
1.- Con ricorso in data 19 luglio 2010, la Società A.C. Sangiustese s.r.l. ha chiesto a questa Corte di: annullare la decisione del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (d’ora innanzi F.I.G.C.), pubblicata sul C.U. n. 22/A del 16 Luglio 2010, con cui veniva deliberato di respingere il ricorso della Società ricorrente, in base ai pareri espressi dalla Co.Vi.So.C. e dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e per l’effetto di non concedere alla Società ricorrente la Licenza Nazionale 2010/2011, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Seconda Divisione di Lega – Pro (stagione sportiva 2010/2011, ai sensi del Sistema Licenze Nazionali 2010/2011, Comunicato ufficiale n. 117/A, pubblicato il 25 maggio 2010, e n. 131/A, pubblicato il 16 giugno 2010);
2.- In data 7 luglio 2010 era stato comunicato alla A.C. SANGIUSTESE s.r.l. che la Co.Vi.So.C. e la Commissione Criteri Infrastrutturali, ciascuna per quanto di competenza, avevano accertato, a suo carico, la mancanza di alcuni dei requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di Seconda Divisione 2010/2011. Avverso tali decisioni negative la A.C. SANGIUSTESE s.r.l. ha presentato ricorso, nel termine di decadenza fissato dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010. Su tale ricorso hanno espresso motivati pareri contrari all’accoglimento sia la Co.Vi.So.C. che la Commissione Criteri Infrastrutturali. La determinazione di respingere il ricorso e, quindi, di non ammettere la Società ricorrente all’anzidetto Campionato di calcio, con il rifiuto della relativa Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2010-2011, è stata assunta il 16 luglio 2010 dal Consiglio Federale della F.I.G.C. appunto sulla base del parere della Co.Vi.So.C. e del parere della Commissione Criteri Infrastrutturali, contrari all’accoglimento del ricorso. In particolare, la Co.Vi.So.C. aveva riscontrato il mancato tempestivo deposito di idonea fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 200.000,00 come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, mentre la Commissione Criteri Infrastrutturali aveva lamentato “la non sussistenza di attestazioni valide in merito alla realizzazione dei lavori di adeguamento” e “la mancata ottemperanza in riferimento all’impianto di illuminazione”.
3.- Avverso la determinazione del Consiglio Federale della F.I.G.C. la società sportiva ricorrente, dopo avere ampiamente esposto le vicende che avevano portato al provvedimento impugnato, propone i seguenti motivi di gravame:
1.- In ordine alla idoneità del campo di gioco: richiama la consistenza strutturale della società, la situazione della Città di Monte San Giustino di 8.000 abitanti, la assoluta mancanza di sanzioni disciplinari con uno stadio omologato di 1446 posti, di cui 506 a settore ospiti, con una media spettatori di 206 persone. La idoneità del campo di gioco di Villa San Filippo sarebbe dimostrata dalla scelta fatta dalla Prefettura e Questura di Macerata e dal Comitato Regionale Marche della FIGC di fare disputare la gara del Campionato di Eccellenza regionale Cingolana-Sambenedettese considerata ad alto rischio per l’ordine pubblico e non essendo stato ritenuto idoneo lo stadio di Cingoli, mentre il provvedimento impugnato ed il parere negativo della Commissione Criteri Infrastrutturali sarebbero fortemente ed ingiustamente punitivi nei confronti della società ricorrente. La società ha allegato la documentazione pervenuta dal Comune proprietario e si è dichiarata pronta a reperire una struttura idonea in altro Comune, come già avvenuto nella stagione 2008-2009 a Fermo; 2.- Sulla garanzia fideiussoria: ove la fideiussione rilasciata il 29 giugno 2010 dalla Credit Suisse con sede in Zurigo fosse assolutamente inidonea, l’attuale ricorrente sarebbe chiaramente vittima di un inganno ed avrebbe agito in perfetta buona fede rivolgendosi ad un broker autorizzato (peraltro non indicato), trattandosi di società con numerosi sportelli in Italia. La stessa ricorrente non avrebbe mai creduto che esistessero due Credit Suisse, come sembrerebbe dalla stampa. L’equivoco sarebbe stato peraltro rimediato, con un ulteriore impegno finanziario (anche con concessione di ipoteca volontaria a favore di una nuova Banca), avendo ottenuto altra fideiussione rilasciata dalla Banca della Provincia di Macerata, depositata il 14 luglio 2010, essendo impossibile rispettare il termine previsto al sabato 10 luglio 2010, in quanto la comunicazione della non idoneità della fideiussione rilasciata dalla Credit Suisse era pervenuta alle ore 22.22 del 7 luglio 2010. Vi sarebbe anche disparità di trattamento rispetto alla Società Salernitana che avrebbe ottenuto la Licenza, pur con una fideiussione rilasciata da un Istituto di Gibilterra a garanzia di un debito della società verso ENPALS, mentre la ricorrente Sangiustese, alla quale dovrebbero essere riconosciuti meriti in relazione alla carriera sportiva, seppure con due giorni di ritardo, avrebbe depositato una idonea garanzia sostitutiva, dopo avere puntualmente corrisposto tutti gli emolumenti ai tesserati ed avere pagato Enpals, Irpef ed Inail.
La ricorrente chiede che questa Alta Corte annulli la delibera della F.I.G.C., di cui al comunicato 22/A del 16 luglio 2010, e tutti gli atti e provvedimenti connessi, presupposti e conseguenti, con ordine alla Federazione di rilasciare la richiesta Licenza Nazionale ed in conseguenza ammettere la stessa società ricorrente al Campionato di Seconda Divisione organizzato dalla Lega-Pro per la stagione 2010-2011, con vittoria di spese di giudizio.
4.- Con atto in data 20 luglio 2010 si è costituita in giudizio la FIGC, deducendo per il rigetto del ricorso, in base alle seguenti considerazioni: a) i requisiti, termini e modalità di ammissione ai campionati di calcio professionistici per la stagione sportiva 2010/2011 sono stati resi noti dalla F.I.G.C. con il Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010 e n. 131/A pubblicato il 16 giugno 2010; b) i termini e gli adempimenti previsti per il rilascio della licenza nazionale non sono suscettibili di applicazione elastica, in quanto funzionali alla garanzia della par condicio degli aspiranti all’ammissione ai campionati; c) la fideiussione originariamente depositata era inidonea; d) la nuova fideiussione successivamente ottenuta è stata depositata dopo la scadenza di un termine perentorio; e) lo Stadio comunale di Villa San Filippo non soddisfa i requisiti infrastrutturali e non possono essere concesse deroghe.
5.- Con atto protocollato in data 22 luglio 2010, la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa, con la quale, anche in replica alle deduzioni della F.I.G.C., ha insistito nelle argomentazioni e nelle conclusioni già rassegnate nelle prime difese.
Considerato in diritto
1.- Il ricorso non è meritevole di accoglimento. La ricorrente, infatti, non ha dato prova dell’infondatezza delle contestazioni poste alla base del provvedimento estromissivo del Consiglio Federale della F.I.G.C., impugnato innanzi a questa Alta Corte. Dalla documentazione acquisita è risultato che la prima delle fideiussioni depositate era inidonea e che la seconda è stata depositata in data 14 luglio 2010. E’ risultato, altresì, che lo Stadio comunale di Villa San Filippo non possiede tutti i requisiti infrastrutturali previsti dal Comunicato F.I.G.C. n. 117/A del 25 maggio 2010.
2.- Più in particolare, quanto alle censure attinenti alla fideiussione, è da osservare quanto segue.
La stessa ricorrente non sostiene l’idoneità della prima fideiussione, ma allega semplicemente la propria buona fede. A tal proposito, tuttavia, è da osservare che il tema della buona fede è estraneo al presente giudizio e potrà avere rilevanza soltanto al fine di eventuali iniziative che l’odierna ricorrente intendesse intraprendere nei confronti di chi l’avrebbe resa “vittima di un inganno”. In questa sede, infatti, l’oggetto del decidere è soltanto il possesso o meno dei requisiti per l’iscrizione, possesso che deve essere dimostrato nella sua oggettività, non avendo interesse i profili soggettivi - e meno ancora psicologici - della vicenda. Non è contestata dalla F.I.G.C., invece, l’idoneità della seconda fideiussione, idoneità che, a questo punto, deve darsi per acquisita. Nondimeno, non è contestato dalla stessa ricorrente che la seconda fideiussione è stata depositata dopo la scadenza del termine del 10 luglio 2010. Detto termine, però, è espressamente qualificato come perentorio dal Titolo IV, 7° cpv., del Comunicato F.I.G.C. n. 117/A del 25 maggio 2010, che contiene la normativa applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio. La qualificazione espressa di perentorietà è di per sé sufficiente ad indicare senza equivoci la natura del termine, ma si può anche aggiungere che il predetto comunicato, laddove ha indicato termini non perentori, ha previsto apposite sanzioni per l’inosservanza (es.: penalizzazione di uno o più punti o esborsi pecuniari), ma stabilendo espressamente la satisfattività di tali sanzioni. Nella specie, invece, si dispone altrettanto espressamente che la documentazione presentata dopo il riferito termine del 10 luglio 2010 “non potrà essere presa in considerazione [...] nell’esame dei ricorsi”. Le difficoltà materiali allegate dalla ricorrente, che sostiene l’impossibilità di ottenere una nuova fideiussione entro due giorni lavorativi, non hanno rilevanza alcuna, perché il termine ultimo del 10 luglio 2010 era noto a tutte le società sportive sin dal 25 maggio 2010. Anche in questo caso, peraltro, vengono in evidenza profili soggettivi che non possono avere ingresso nel presente giudizio.
3.- Quanto alle censure attinenti ai requisiti infrastrutturali, l’infondatezza del primo motivo di ricorso potrebbe giustificare la declaratoria del loro assorbimento. Nondimeno, per la più compiuta ricostruzione dell’intera controversia, e atteso che i requisiti prescritti per l’ammissione al Campionato devono essere tutti posseduti alla data prevista, per cui ciascun motivo di esclusione deve essere considerato autonomo e produttivo degli effetti di non ammissione al Campionato, è opportuno osservare quanto segue. Anzitutto, la ricorrente non dimostra che lo Stadio comunale di Villa San Filippo sia in possesso dei requisiti richiesti dal Comunicato F.I.G.C. n. 117/A del 25 maggio 2010. Essa si limita, invero, ad allegare la disponibilità a futuri impegni; a ricordare che in quello Stadio si è disputato un incontro tra la Cingolana e la Sambenedettese; ad affermare l’eccessivo rigore della sanzione subita. Orbene: le norme federali sono chiare nel richiedere il possesso attuale dei requisiti e non il semplice impegno ad ottenerli in futuro; il fatto che lo Stadio in questione sia stato utilizzato per un incontro di calcio, sia pure importante, nulla aggiunge e nulla toglie all’oggettività delle sue caratteristiche infrastrutturali, che è la sola cosa che conti; le norme federali non graduano le sanzioni.
4.- E’ rimasta controversa tra le parti, specie nella discussione orale, l’ammissibilità dell’impugnazione dei Comunicati nn. 117/A e 131/A della F.I.G.C., enunciata nelle premesse del ricorso. Non è qui necessario soffermarsi su tale questione, poiché, in disparte ogni considerazione sull’effettiva presenza nell’atto introduttivo di un articolato e puntuale svolgimento delle censure relative a tali Comunicati, dette censure risultano comunque non fondate. La ricorrente sembra lamentare, in sostanza, l’irragionevolezza di una sanzione radicale, come la non concessione della licenza, a fronte di comportamenti che dimostrerebbero la buona fede e la buona volontà della Società. Si deve tuttavia notare, in avverso, quanto segue. Per quanto riguarda la fideiussione, la sanzione costituisce la conseguenza automatica del mancato rispetto di un termine che la stessa ricorrente, nella discussione orale, ha riconosciuto come perentorio. E la perentorietà del termine appare del tutto ragionevole, essendo connessa all’esigenza che non si determini la compromissione dei diritti e degli interessi dei terzi controinteressati, trattandosi di un procedimento di ammissione a competizioni sportive che prevedono un numero chiuso di partecipanti. Si aggiunga che la brevità del termine, a sua volta, è ragionevole, sia perché è connessa ad esigenze di funzionamento dell’intero sistema calcistico, sia perché le società, consapevoli del rischio che si constati l’inidoneità della fideiussione eventualmente già prodotta, possono ben attrezzarsi, in prevenzione, per ottenerne una nuova in tempi molto ridotti. Per quanto riguarda, infine, i requisiti infrastrutturali, le norme federali appaiono ragionevolmente garantiste, attribuendo alle Società la facoltà di chiedere apposita deroga per svolgere la loro attività in un impianto ubicato fuori del proprio comune (v. Comunicato Ufficiale n. 117/A, Titolo II, n. 3) e, una volta ottenuta la deroga, di chiedere, anche in corso di stagione, di svolgere la loro attività nel proprio comune, qualora il relativo stadio sia stato conformato alle prescrizioni federali. Di tale facoltà la ricorrente (che peraltro dichiara di averne fatto uso nella stagione 2008-2009) non si è avvalsa. Né ovviamente basta, ora, la disponibilità ad avvalersene dichiarata nel ricorso, al di fuori del procedimento di rito e ben oltre i termini previsti. 5.- In considerazione della peculiarità delle questioni trattate, deve disporsi la compensazione delle spese tra parti.
P.Q.M.
L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
Rigetta il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, conferma la decisione del Consiglio Federale della F.I.G.C., pubblicata sul C.U. n. 22/A del 16 luglio 2010, relativa a ricorso avverso la delibera di non ammissione della società sportiva ricorrente al Campionato di Seconda Divisione 2010/2011.
SPESE interamente compensate.
DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni il 22 luglio 2010.
Il Presidente F.to Alberto de Roberto
Il Relatore F.to Massimo Luciani
Il Segretario
F.to Alvio La Face
Dispositivo pubblicato il 22 luglio 2010
Decisione pubblicata il 28 luglio 2010
Il Segretario
F.to Alvio La Face